Soriano nel Cimino – (sil.co.) – Omicidio di Salvatore Bramucci: “Elisabetta Bacchio fu promotrice dell’omicidio del marito, nessun travisamento della prova”. Bocciato dalla cassazione il ricorso della vedova – considerata la mandante e pianificatrice del delitto con la sorella Sabrina – contro l’ordinanza con cui, il 22 ottobre 2023, il tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame e per l’effetto ha confermato l’ordinanza con la quale il gip del tribunale di Viterbo lo scorso 25 settembre ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a Civitavecchia, dove si trova tuttora.
Elisabetta Bacchio con Salvatore Bramucci
Elisabetta Bacchio è attualmente a processo con altri cinque imputati davanti alla corte d’assise del tribunale di Viterbo per essere stata la promotrice dell’omicidio del marito commesso con l’intermediazione della sorella Sabrina Bacchio, che avrebbe reclutato gli esecutori materiali Tonino Bacci, Lucio La Pietra, Ismail Memeti e altri soggetti ignoti.
Nei momenti immediatamente successivi all’omicidio sono stati individuati gli esecutori materiali e la sorella dell’indagata. A seguito di ulteriori indagini, per lo più costituite dall’analisi delle chat intercorse tra Elisabetta Bacchio e la sorella, di quelle tra quest’ultima e Bacci, dall’analisi dei tabulati e da alcune intercettazioni ambientali nel carcere “Nicandro Izzo” di Viterbo dove è detenuto Tonino Bacci, gli investigatori hanno attribuito all’attuale indagata il ruolo che le viene attualmente contestato.
Secondo le indagini l’omicidio sarebbe maturato in quanto l’indagata aveva appreso che il marito, soggetto condannato per il reato di usura in esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare, aveva l’intenzione separarsi e di andare a vivere a Tenerife con la figlia avuta da una precedente relazione portando con sé il “tesoretto” in contanti, costituito dai proventi della propria attività illecita.
Per la difesa, la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe carente e contraddittoria. Dagli elementi acquisiti, nello specifico il tenore dei messaggi intercorsi tra la ricorrente e la sorella, infatti, sempre secondo la difesa, non sarebbe possibile desumere il coinvolgimento dell’indagata nell’azione, ciò in quanto i riferimenti alla visita medica e all’operazione sarebbero reali e non parte di un codice cifrato nel quale Bacci si identificherebbe con il dottore. Anche le conversazioni intercettate in carcere, d’altro canto, per la difesa non sarebbero chiare e idonee a ritenere che il quadro indiziario sia sufficiente.
A parte un insanabile vizio formale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile n quanto “tutte le censure si risolvono in deduzioni in fatto, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura del compendio indiziario, a partire da una differente interpretazione del contenuto delle chat. Attività che non è non consentita a questa corte, soprattutto qualora la motivazione del provvedimento impugnato risulti adeguata, logica e coerente agli elementi allo stato acquisiti”.
“È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova – ricordano gli ermellini nelle motivazioni della sentenza, pubblicate il 13 giugno – ovvero nel caso in cui il contenuto indicato nel provvedimento sia difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile”.
“Nel caso di specie – viene sottolineato – la lettura degli elementi acquisiti, il contenuto delle chat e delle conversazioni, indicata nella motivazione dell’ordinanza impugnata risulta intrinsecamente logica e la difesa non ha assolto l’onere di rappresentare in modo adeguato l’eventuale vizio di travisamento della prova. L’interpretazione resa in ordine ai messaggi della chat intercorsa tra l’indagata e la sorella è coerente e coordinata con gli altri accertamenti effettuati, come, ad esempio, il fatto che, mentre le due donne si scrivevano, era presente anche Tonino Bacci”.
E ancora: “La spiegazione alternativa fornita dalla difesa, secondo la quale i messaggi si riferivano a una endometriosi, è stata considerata dal tribunale e motivatamente esclusa. Il tenore delle chat intercorse tra Tonino Bacci e Sabrina Bacchio, pure piuttosto chiaro nella sua formulazione letterale, è stato oggetto di attenta motivazione, resa sul punto in termini logici. Il riferimento al contenuto delle intercettazioni effettuate in carcere, e in specifico a quella nella quale Tonino Bacci parla della sua detenzione e dice che ‘le sorelle’ lo devono ricompensare per il suo silenzio, appare pertinente ed è adeguatamente spiegato anche sulla base della narrazione indicata nella memoria difensiva depositata dallo stesso Tonino Bacci”.
A partire da sinistra dall’alto: Elisabetta Bacchio, Sabrina Bacchio, Alessio Pizzuti, Dan Constantin Pomirleanu, Lucio La Pietra e Antonio Bacci
Sei imputati di omicidio premeditato in concorso:
– Elisabetta Bacchio: nata nel 1977, detenuta a Civitavecchia dal 26 settembre 2023, difesa dagli avvocati Maurizio Filiacci e Walter Pella
– Sabrina Bacchio: nata nel 1974, detenuta a Rebibbia nuovo complesso dal 22 ottobre 2022, difesa dall’avvocato Paolo Delle Monache
– Dan Costantin Pomirleanu: nato nel 1990, detenuto a Regina Coeli dal 4 gennaio 2024, difeso dagli avvocati Giorgia Ciucci e Stefano Maranella
– Antonio Bacci: nato nel 1974, detenuto a Viterbo dal 13 settembre 2022, difeso dagli avvocati Giancarlo Costa e Chiara Fiore
– Lucio La Pietra: nato nel 1974, detenuto a Viterbo dal 13 settembre 2022, difeso dall’avvocato Antonio Rucco
– Alessio Pizzuti: nato nel 1990, agli arresti domiciliari dal 4 gennaio 2024, difeso dall’avvocato Lanfranco Cugini
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

