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Acqua all’arsenico, annullata condanna di Talete a 200 euro di risarcimento per comprarla potabile

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Acqua in bottiglia

Acqua in bottiglia

Viterbo – (sil.co.) – “Noi a casa nostra l’acqua del rubinetto non la beviamo”. Una frase ricorrente, dietro la quale non sempre si nasconde il semplice desiderio di bere acqua con le bollicine, ma una necessità, come evitare l’arsenico. C’è chi risolve il problema comprando acqua in bottiglia, chi installando impianti di depurazione a proprie spese.

Arsenico oltre i limiti dall’acqua che sgorga dal rubinetto. È il motivo per cui la Talete è stata condannata in primo e secondo grado, dal giudice di pace e dal tribunale di Viterbo, a pagare 200 euro di risarcimento a una utente costretta a comprare acqua potabile essendo quella “pubblica” all’arsenico oltre i limiti.

Ora però la condanna è stata annullata, come è già successo a decine di altri utenti, dopo che Talete ha presentato ricorso in cassazione contro la sentenza d’appello, depositata il 21 luglio 2021, con cui il tribunale di Viterbo ha confermato la decisione del giudice di pace e cioè che i danni spettassero alla società fornitrice del servizio. 

Secondo Talete, che aveva fatto domanda di manleva verso la Regione Lazio, è da individuarsi nell’ente, nonché nell’autorità d’ambito Ato 1, la responsabilità per i fatti di causa, mentre la competenza è del giudice ordinario e non del giudice di pace.

Nessun dubbio, per la cassazione, che l’utente, una donna di Vignanello, sia parte offesa e meritevole, in quanto tale, di vedersi pagare le spese legali. Ciononostante la suprema corte, con sentenza della sezione civile pubblicata lo scorso 27 luglio, ha dato ragione al gestore del servizio idrico, disponendo l’annullamento con rinvio al giudice ordinario della sentenza impugnata.

“L’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – si legge nelle motivazioni – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”.

E ancora: “Analogamente la domanda con la quale l’utente del servizio idrico integrato chiede la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l’ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento”.

“La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore verso l’ente – viene sottolineato – altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta dal privato contro il gestore stesso, per cui anche su tale domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (…) quindi anche la domanda accessoria di manleva rivolta da Talete spa nei confronti di Regione Lazio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”.

In conclusione “la sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al medesimo tribunale di Viterbo, in persona di un diverso magistrato, affinché esamini la domanda di manleva sulla quale ha erroneamente declinato la giurisdizione”.


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