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Viterbo – (sil.co.) – Condannato a un anno e quattro mesi di reclusione in primo e secondo grado per avere violato l’obbligo di soggiorno a Roma, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di un taglierino, un pregiudicato di 49 anni ha ottenuto dalla cassazione l’annullamento con rinvio ad altra sezione della sentenza della corte d’appello di Roma.
Secondo la difesa i giudici territoriali sono stati carenti nelle motivazioni, rigettando il ricorso del 49enne e confermando in maniera superficiale, il 25 ottobre 2022, la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato inflitta all’imputato il 19 novembre 2018 dal tribunale di Viterbo.
Il 49enne, cui è stata riconosciuta la continuazione, deve rispondere di reati commessi secondo la prospettazione accusatoria il 6 e il 21 ottobre 2018.
In particolare, il 21 ottobre 2018, si sarebbe reso colpevole di inosservanza degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Roma. Il 6 ottobre 2018, invece, di resistenza a pubblici ufficiali e porto ingiustificato di un taglierino fuori della propria abitazione.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado, affermando che il giudice di appello ha omesso di approfondire la questione inerente all’efficacia della misura di prevenzione, rilevando che la misura era stata applicata con decreto del 14 giugno 2012, aggravata in forza di decreto del 15 gennaio 2013 con imposizione dell’obbligo di soggiorno in Roma, prolungata di sei mesi in forza di decreti del 3 luglio 2013 e del 23 marzo 2015, ma esaurita nell’agosto 2014: “Ovvero ben prima dell’ultimo aggravamento del 4 giugno 2018 e della commissione dei fatti contestati”.
Per gli ermellini il ricorso è fondato. “Il giudice d’appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l’atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l’obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente”, si legge nelle motivazioni della sentenza”.
“Dalla sentenza impugnata emerge – viene sottolineato – che nel corso del giudizio di appello la difesa aveva avanzato la tesi in base alla quale la misura di prevenzione non era più operativa nei giorni 6 e 21 ottobre 2018, nei quali la presenza dell’imputato venne accertata al di fuori del territorio del comune di Roma (…) ma non emerge che sia stata svolta una adeguata istruttoria, volta a stabilire: se, nelle epoche (6 e 21 ottobre 2018) dei fatti contestati come violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, essa fosse stata già eseguita nella durata che risultava anteriormente al provvedimento di prolungamento per sei mesi emesso dal tribunale di Roma il 4 giugno 2018; in caso positivo, se potesse attribuirsi reale efficacia, comunque, a quest’ultimo provvedimento”.
In conclusione: “Si ravvisa, quindi, carenza di motivazione su aspetto decisivi sottoposti all’attenzione del giudice del merito, sicché risulta necessaria una nuova valutazione in proposito (…) con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma, che svolgerà nuovo giudizio in proposito senza incorrere nei vizi riscontrati. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare l’appello per i profili evidenziati, ma, nel rispetto delle norme che regolano la materia, dovrà rendere congrua motivazione, compiendo anche, a seconda della decisione che adotterà sui profili evidenziati, l’eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio”.
