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Detenuto chiede i danni per carenza di spazio minimo vitale di movimento in cella, calcoli da rifare

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Carcere, una cella

Carcere, una cella

Viterbo – (sil.co.) – Detenuto chiede i danni per carenza di spazio minimo vitale di movimento in cella, calcoli da rifare. 

Accolto dalla cassazione il ricorso di un detenuto 49enne contro l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato il provvedimento con cui, il 22 novembre 2023, il magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere “la riparazione del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della carcerazione patita nell’ambito della casa circondariale di Frosinone”.

Il danno era stato escluso in quanto era stato ritenuto che il 49enne avesse fruito, all’interno della camera di pernottamento condivisa con terzi, di uno spazio disponibile pro capite – calcolato con esclusione di quello occupato dal letto a castello e dai soli armadi appoggiati a terra – compreso tra i tre e i quattro metri quadrati, in un contesto di complessiva adeguatezza del regime penitenziario ulteriore.

Non secondo il difensore, che ha contestato l’erroneità delle modalità di calcolo dello spazio minimo vitale di movimento all’interno della cella. Spazio che, a suo parere, andrebbe determinato senza computare i mobili fissati al muro (nella specie, un tavolo e due armadietti), anziché a terra, aventi tuttavia caratteristiche tali da ridurre ugualmente l’area calpestabile, non essendo la superficie loro sottostante sfruttabile per le normali attività.

Ricorso fondato secondo la cassazione, perché va escluso dal novero del libero movimento, e quindi dallo spazio utile, quello sottostante ad un mobile infisso all’altezza di 120 centimetri dal suolo, reputandosi insufficiente, sempre al fine del libero movimento, la mera circostanza che un armadietto sia sollevato da terra, imponendosi quindi di calcolare lo spazio occupato dalle “bilancette”, che sono armadietti sovrastanti arredi già poggiati al suolo e rientranti, quindi, nella medesima colonna occupante un’area già detratta.

In conclusione, secondo la cassazione, i mobili pensili “non rilevano nella determinazione della superficie utile, a condizione che siano posizionati in modo tale da non impedire che l’area sottostante sia fruibile come area di libero movimento”, sicché “non è […] il fatto che siano mobili pensili a segnarne l’irrilevanza ai fini della determinazione dell’area utile al movimento, ma appunto il modo con cui sono collocati e quindi la concreta incidenza sull’area di movimento della persona”.

“Ciò posto – si legge nella sentenza –  l’ordinanza impugnata non è aderente ai principi di diritto testé delineati, perché essa, nel disattendere il reclamo del detenuto, ha assimilato i pensili installati nella camera di pernottamento ad arredi il cui spazio, proiettato al suolo, non sarebbe mai detraibile dal calcolo, senza verificare – come sarebbe stato, invece, necessario – a quale altezza da terra i mobili si trovassero e, di conseguenza, se l’area sottostante fosse, o meno, fruibile per il libero movimento. Il vizio rilevato impone l’annullamento della decisione, con rinvio al tribunale di sorveglianza di Roma per rinnovata valutazione, libera nell’esito ma condotta nel corretto perimetro normativo di riferimento”.


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