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Viterbo – (sil.co.) – Militari contro gli incendi boschivi, no al “compenso forfettario” se in volo su mezzi dell’esercito.
Bocciato dal Tar del Lazio il maxi ricorso presentato da oltre cento ufficiali e sottufficiali dell’esercito italiano in servizio a Viterbo per il pagamento integrale del compenso attribuito nel 1986 da un’ordinanza del ministro della protezione civile agli equipaggi di volo degli aeromobili adibiti al concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi. Ordinanza che, successivamente, è stata però abrogata. E non vale nemmeno la convenzione del 2008.
I ricorrenti sono tutti piloti o specialisti di bordo componenti di equipaggi di volo, assegnati al servizio del concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi, i quali lamentavano di aver ricevuto un trattamento economico insufficiente e deteriore rispetto a quanto previsto, facendo anche riferimento alla convenzione del 27 novembre 2008 tra la presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento della protezione civile e il ministero della difesa per il personale militare “navigante pilota” su aeromobili di proprietà della protezione civile.
Convenzione che prevede uno specifico compenso denominato “compenso forfettario di volo”: “Spettante unicamente – si legge però nelle motivazioni – al personale ‘navigante pilota’ comandato a svolgere attività antincendio presso il dipartimento; mentre, al restante personale militare chiamato a partecipare alle campagne antincendio estive con aeromobili della forza armata, spetta unicamente il trattamento economico accessorio previsto per il personale militare in particolari posizioni”.
“Alla luce delle considerazioni – concludono i giudici amministrativi nella sentenza dello scorso 22 luglio – deriva che, per quanto riguarda la richiesta di corresponsione dell’indennità nella misura completa per il periodo fino all’anno 2009, il trattamento economico non può derivare dalla abrogata ordinanza n. 688/1986. Quanto alla richiesta avanzata dall’anno 2010 e fino alla cessazione dal servizio, nella misura prevista dalla citata convenzione del 27 novembre 2008, l’accertamento del diritto è impedito dal fatto che, in difetto di prova contraria, il cosiddetto ‘compenso forfettario di volo’ spetta esclusivamente al personale navigante pilota comandato a svolgere attività antincendio presso il dipartimento della protezione civile e non anche al personale chiamato a partecipare semplicemente alle missioni di spegnimento estive con aeromobili della forza armata”.
