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“Fermiamo la caccia indiscriminata alla volpe”

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Una volpe

Una volpe

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Fermare la caccia indiscriminata alla volpe, animale considerato “colpevole” di uccidere la fauna selvatica introdotta dai cacciatori.

Nel corso degli anni i cacciatori hanno costruito la favola della volpe come animale dannoso, sobillando i piccoli allevatori e facendo loro credere che l’unica soluzione possibile per limitare presunti danni causati da eventuali predazioni.

La caccia alla volpe in tana è una pratica orribile.

Cani appositamente addestrati entrano nella tana di una volpe e, incitati ed istigati dal cacciatore, ingaggiano un combattimento mortale con chiunque la occupi. La volpe, difendendosi, a sua volta ferisce i cani. Infine, stremata dalla lotta impari, la volpe muore azzannata, dissanguata, ed i cani, feriti, passano ad occuparsi degli eventuali cuccioli.

Fermiamo questo scempio, questa atrocità.

Tutto ciò accade perché in alcuni casi le volpi possono predare capi di “fauna di interesse venatorio”, liberata sul territorio mediante i programmi di ripopolamento degli Atc. Ma ciò che accade nelle tane delle volpi assume rilevanza penale, in quanto configura il reato di maltrattamento di animale, con la violazione dell’art.544 ter e bis del Codice penale. Se un cucciolo viene sbranato, se un cane da tana risulta ferito, si possono configurare gli estremi per poter segnalare i responsabili all’autorità giudiziaria.

Analogamente, i danni causati dalla volpe devono essere chiaramente comprovati e certamente non possono limitarsi al possibile disturbo delle specie di interesse venatorio.

Inoltre attuare condotte che non sono espressamente previste e consentite dalla normativa speciale sulla fauna selvatica in tema di contenimento e che oggettivamente causano strazio e sevizie agli animali, può integrare il delitto di maltrattamento ed uccisione di animali.

I piani di abbattimento di volpi attuati durante il periodo riproduttivo mediante la modalità di caccia alla tana, con l’impiego di cani, paiono entrare appieno in tale seconda conseguenza.

Infatti seppur in teoria, ovvero sulla carta, tali piani dovrebbero prevedere in genere che i cani  ‘specializzati’ si limitino a stanare gli animali nelle tane per poi farli sopprimere dai soggetti a ciò preposti a colpi di arma da fuoco, la realtà è logicamente del tutto difforme giacché la concreta attuazione di questa procedura prevede la morte degli animali spesso per sbranamento, nonché la morte dei cuccioli abbandonati nelle tane per inedia o anch’essi sbranati dai cani.

Non essendo consentita ai sensi della legge n. 157 del 1992 che disciplina la tutela della fauna selvatica in ambito nazionale, la morte degli animali per sbranamento o, peggio, per inedia dei cuccioli presenti nelle tane che lì potrebbero rimanere senza essere curati, qualora le femmine siano poi soppresse, è ipotizzabile il delitto di maltrattamento e uccisione con crudeltà non necessitati, in quanto le modalità con cui sarebbero uccisi gli animali, ovvero mediante caccia nella tana tramite cani, cagionerebbero illecite lesioni e danni alla salute degli stessi, in palese violazione di quanto disposto dalla normativa penale a tutela degli animali, art. 544 bis e 544 ter c.p., in quanto i cuccioli potrebbero essere o sbranati dai cani o, peggio, morire per inedia a causa dell’uccisione delle madri, in contrasto al dettato normativo di riferimento.

A tale proposito, in una Ordinanza del 2014 (28/2014 rg gip) il Giudice per le Indagini Preliminari di Ferrara, a proposito della caccia alla volpe ‘in tana’ osserva: “è una modalità che spesso comporta l’uccisione dei cuccioli per sbranamento o per inedia,l’ uccisione dell’animale e dei suoi cuccioli e’ estremamente crudele e provoca all’animale sofferenze prima del sopraggiungere certo della morte.Uno scopo dichiarato illegittimo anche dal Consiglio di Stato (CdS VI ord. 6.2.07 n.727). Accade così che per poter uccidere lepri e fagiani, artificiosamente immessi sul territorio con grave danno per l’ambiente, ogni anno si uccida anche un numero imprecisato di volpi, certamente nell’ordine delle decine di migliaia di esemplari.

Le volpi, come qualsiasi altro animale selvatico, sono sempre in perfetto equilibrio con le risorse offerte dall’ambiente che le ospita. E’ chiaro quindi che la loro presenza è determinata in misura principale, dalla disponibilità di prede.

Se questa viene alterata da progetti di ripopolamento attuati ad esclusivo beneficio dei cacciatori, ne deriva, quale logica conseguenza, che il territorio possa poi ospitare un maggior numero di volpi. In ogni caso, qualunque progetto di ‘contenimento’ deve essere attuato nel rispetto della norma. La Corte di Cassazione, sin dal 2005 proprio con una sentenza in materia venatoria, ha chiarito che il maltrattamento è pienamente applicabile anche alla fauna selvatica, quando sono compiute condotte non espressamente previste dalla normativa di riferimento (legge 157 del 1992) anche se non sono espressamente vietate (Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 sentenza n. 46784, Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, n.11606, Corte di Cassazione n 16497 28 febbraio 2013.

Enpa sezione di Viterbo e provincia 


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