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Montalto di Castro – (sil.co.) – Evasione fiscale, bocciato dalla cassazione il ricorso della legale rappresentante di una società di Montalto di Castro, attiva nel settore della distribuzione, colpita l’anno scorso da un sequestro preventivo per un ammontare di oltre 114mila euro.
La difesa si era opposta all’ordinanza con cui il tribunale di Roma, il 17 ottobre 2023, ha confermato il sequestro emesso il 6 settembre 2023 dal gip di Civitavecchia nei confronti della società, finita al centro di un’indagine relativa alla presentazione, per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, di dichiarazioni Iva recanti, secondo l’accusa, un contenuto falso.
Il sequestro preventivo, in particolare, era finalizzato alla confisca diretta della somma di 114.304,86 euro, quale profitto complessivo dei reati contestati oltre alla confisca per equivalente di beni aventi un valore pari alla somma di 51.157,83 euro, “profitto riferibile al solo reato per il quale vi è la responsabilità amministrativa della società, ovvero sino alla somma di 114.304,86 euro in danno della legale rappresentante”.
Unico motivo di impugnazione la contestata legittimità della ordinanza emessa dal tribunale capitolino “stante la carenza assoluta di motivazione in ordine al requisito del pericolo nel ritardo”. “Ma non è questo il caso – secondo il collegio, le cui motivazioni sono state pubblicate l’8 agosto – si rileva che la ordinanza impugnata, la quale sul punto rimanda al provvedimento cautelare genetico, ha giustificato l’esistenza del pericolo evidenziando che, quanto all’anno commerciale 2021, il bilancio della società presenta una perdita di esercizio pari ad oltre 17.600 euro, fattore questo che è di per sé indicativo di una sensibile difficoltà economica della predetta società”.
E ancora: “Il giudice del riesame ha ricollegato l’esistenza del pericolo ad una obbiettiva situazione di difficoltà imprenditoriale, testimoniata dalla chiusura in perdita del bilancio di esercizio, in cui si è venuta a trovare la ricorrente”.
“Una tale situazione – viene spiegato – neppure è suscettibile di essere confutata, come invece pretenderebbe la ricorrente difesa, attraverso la dimostrazione della esistenza di una solida situazione finanziaria a vantaggio della ricorrente; non può infatti, non rammentarsi che la provvista finanziaria della quale la società vanta la presenza in quanto depositata sul proprio conto corrente bancario è costituita, per una porzione non indifferente, da quello che, in ipotesi, si ritiene essere il profitto dei reati perpetrati nel suo interesse”.
“Sulla base di tale rilievo non è ingiustificato ritenere che la natura, secondo la prospettazione accusatoria, illecita della disponibilità di tali somme di danaro non giustifica affatto una prognosi di solvibilità della citata società, tale da fare ritenere insussistente il pericolo che, una volta esauritosi in senso negativo per essa il giudizio di penale, non sia più in alcun modo possibile procedere alla confisca obbligatoria del profitto dei reati che, secondo la provvisoria imputazione, sarebbero stati commessi”.
Col rigetto del ricorso, la legale rappresentante della società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
