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“Il boss Rebeshi fu mandante del fratello, che ha speso il suo nome per ricattare e intimidire le vittime”

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Mafia viterbese - I fratelli David e Ismail Rebeshi

Mafia viterbese – I fratelli David e Ismail Rebeshi


Viterbo – Estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un ristoratore e di un commerciante di auto viterbesi, sono uscite le motivazioni della sentenza con cui la cassazione, il 24 settembre, ha confermato le condanne inflitte in secondo grado dalla corte di appello di Roma lo scorso 8 febbraio alla coppia di fratelli albanesi Ismail e David Rebeshi, di 41 e 35 anni. 

David Rebeshi è stato condannato in via definitiva a 12 anni, 11 mesi e 19 giorni di reclusione e 12mila euro di multa. Il boss Ismail Rebeshi a 12 anni di reclusione e 9mila euro di multa. 

È il filone per cui David Rebeshi e tre connazionali furono arrestati in flagranza dai carabinieri a Tuscania il 28 novembre 2019.

David Rebeshi, che stava ai domiciliari, a differenza del fratello detenuto da quasi sei anni al 41 bis, è stato prelevato nella sua abitazione del Murialdo dai carabinieri nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre, il giorno successivo alla sentenza, e portato al “Nicandro Izzo”, dove dovrà scontare dietro le sbarre ulteriori dieci anni e nove mesi di reclusione in seguito al rigetto del ricorso che ha reso definitiva la sentenza della corte d’appello. 

Il tribunale di Viterbo aveva condannato David per entrambi i fatti escludendo, tuttavia, l’aggravante “mafiosa”; aveva invece assolto Ismail  per non aver commesso il fatto. La cassazione, per quanto riguarda il boss di mafia viterbese, ha dato ragione alla corte d’appello che, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’impugnazione proposta dal pm della Dda di Roma, ha riconosciuto Ismail Rebeshi colpevole del capo e, su entrambi i capi, ha ritenuto sussistente l’aggravante “mafiosa”.

Quanto al concorso del Rebeshi sul capo uno ha richiamato la sentenza della corte d’appello di Roma del 7 giugno 2021 sulla “operatività, a Viterbo, dal 2017 sino all’inizio del 2019 (data degli arresti) di un sodalizio criminale di stampo mafioso (riconosciuto come tale con sentenza irrevocabile per i correi giudicati con rito abbreviato) con al vertice Giuseppe Trovato e, per l’appunto, l’odierno ricorrente Ismail Rebeshi, a capo di un gruppo protagonista di 45 estorsioni, danneggiamenti ed incendi di veicoli e di esercizi commerciali”.

Ha pertanto sottolineato la notorietà e “clamore” degli arresti per mafia che avevano attinto anche Ismail Rebeshi “di cui David era il fratello che come riferito dal ristoratore, sentito dalla corte d’appello, ne aveva “speso” il nome facendo riferimento alla destinazione del denaro richiesto alle persone offese per far fronte alle spese per la sua carcerazione.

“E’ in questo quadro – sottolineano gli ermellini – che la corte d’appello ha potuto fornire una lettura non illogica del messaggio inviato dal David al ristoratore il giorno 29 novembre 2019 evocando, esplicitamente, la figura del fratello detenuto alle cui necessità era funzionale il ‘recupero’ del ‘credito’ vantato nei confronti di chi (un commercialista, ndr) gli aveva venduto una macchina (“fallata”, ndr) ma, invero, oggetto di richiesta minatoria nei confronti dello stesso. al quale non poteva essere sfuggito il collegamento tra questa vicenda e l’episodio del 20 dicembre 2018 quando la sua autovettura era stata data alle fiamme per non avere egli rivelato dove abitasse un pregiudicato che si era reso responsabile del danneggiamento dell’autovettura del Trovato a capo del sodalizio di stampo mafioso unitamente al Rebeshi”.

A fianco di questi elementi, la corte ha richiamato la missiva del 7 marzo 2020 inviata dal boss Ismail a David in cui, per l’appunto, “veniva menzionato l’incarico che il primo aveva conferito al fratello di ‘prendere i soldi’ al ristoratore, missiva ignorata dal tribunale e da leggere, peraltro, all’interno della costante e continuativa comunicazione tra i due germani assicurata anche tramite la fidanzata del Rebeshi”.

Secondo la cassazione, i giudici di secondo grado “hanno operato una compiuta ricostruzione della concreta vicenda processuale che ha portato a ritenere il diretto coinvolgimento di Ismail come mandante del fratello; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”- 

Viene quindi sottolineato il quadro complessivo in cui la vicenda è maturata “inscrivendosi nell’ambito di un contesto di criminalità organizzata all’interno del quale Ismail Rebeshi aveva assunto una posizione di vertice che continuava ad esercitare anche durante la sua detenzione tramite il fratello David cui direttamente o tramite terzi impartiva direttive tese, tra l’altro, a recuperare il denaro necessario a gestire la sua situazione processuale. Ed è in questo contesto che la vicenda della pretesa vantata, in termini francamente minatori e con il chiaro riferimento, perfettamente percepito dalla vittima, al ‘retroterra criminale’ stigmatizzato dalla posizione di vertice del Rebeshi nel sodalizio (già riconosciuto con sentenze definitive) di stampo mafioso operante nella città di Viterbo”. 

Silvana Cortignani

 


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