Viterbo – Caso Hassan Sharaf, appello della procura generale contro la sentenza di assoluzione dall’accusa di omicidio colposo dell’ex direttore del carcere di Mammagialla e della difesa contro la condanna a due mesi e venti giorni di reclusione di Pierpaolo D’Andria per omissione di atti d’ufficio con sospensione della pena.
Hassan Ramadan Mukhaymar Sharaf
Ai familiari è stato riconosciuto in primo grado un risarcimento da quantificare in sede civile. Risarcimento simbolico di un euro, come chiesto, all’associazione Antigone onlus, che si è costituita parte civile al processo. Sei gli imputati, di cui la procura generale di Roma, nella persona del magistrato Tonino Di Bona, aveva chiesto il rinvio a giudizio.
La sentenza in abbreviato del gup Savina Poli del tribunale di Viterbo dello scorso 27 marzo viene impugnata nella parte in cui esclude la responsabilità a titolo di colpa dell’ex direttore della casa circondariale di Viterbo per la morte di Sharaf. D’Andria è assistito dall’avvocato Marco Russo.
Parti civili con gli avvocati Michele Andreano e Giacomo Barelli i familiari del 21enne egiziano che si è impiccato in una cella di isolamento di Mammagialla il 23 luglio 2018 ed è morto dopo una settimana di agonia, il 30 luglio di sei anni fa, al reparto rianimazione dell’ospedale di Belcolle.
Per il magistrato del Riello la condotta omissiva di D’Andria non sarebbe causalmente collegata all’evento ed il rischio suicidario non sarebbe risultato prevedibile. L’omesso trasferimento di Sharaf presso una struttura carceraria per minorenni non avrebbe acutizzato il rischio suicidario in quanto tale evento non costituirebbe “concretizzazione dello specifico rischio che le norme violate miravano ad evitare”.
Secondo la procura generale, vi sarebbe una equiparazione dell’effetto delle sanzioni disciplinari dell’istituto minorile rispetto a quelle irrogate nel penitenziario per maggiorenni, non tenendo conto né del regime carcerario più mite dell’istituto minorile, né delle condizioni specifiche del detenuti presso l’istituto di Mammagialla, che lamentavano un regime detentivo rigoroso e severo.
Il giudice di primo grado, inoltre, sempre secondo la procura generale, avrebbe ritenuto che l’evento non fosse prevedibile per l’imputato, nonostante gli si contestasse di non aver impartito disposizioni idonee per il monitoraggio dello stato di salute del detenuto e della prevenzione del rischio suicidario.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
