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Corchiano – Torna la violenza sui campi di calcio delle categorie dilettantistiche.
Davvero un brutto episodio quello avvenuto sabato pomeriggio nel contesto della gara del campionato di Terza Categoria tra Corchiano e Cellere vinta dalla formazione ospite per 3-2.
Un giocatore della squadra di casa ha dato un violento strattone al direttore di gara, il signor Edoardo Cavalleri di Civitavecchia.
Dopo la conclusione della gara l’arbitro si è recato per una vista all’ospedale Andosilla di Civita Castellana dove il referto stilato dai medici ha evidenziato la frattura del capitello radiale al braccio con una prognosi di 30 giorni. Rammarico e costernazione da parte del presidente del Corchiano Guido Settimio Benedetti per i fatti accaduti.
Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione di Corchiano che stanno approfondendo quanto accaduto. Rischia provvedimenti seri il tesserato che si è macchiato del grave fatto, sia a livello sportivo che civile e come accade in questi casi il rischio di incorrere nel Daspo è altissimo. Tra l’altro nell’aprile del 2024 sono state decisamente inasprite le “pene” per chi macchia di questi episodi.
Condanna totale è stata espressa dal presidente della delegazione Figc di Viterbo Angelo Moracci: “Fatto da condannare in ogni forma e ci tengo a sottolineare la sportività e la vicinanza alla delegazione di una società seria come sempre si è dimostrata quella del Corchiano, che si è adoperata all’istante per l’increscioso episodio accompagnando l’arbitro all’ospedale e prestandosi a ogni esigenza a lui necessaria. È stato un gesto isolato che ha coinvolto un singolo tesserato. Il presidente del Corchiano, Guido Settimio Benedetti, si è pure scusato con me”.
Ora si attende il comunicato del giudice sportivo per conoscere i provvedimenti che verranno presi a livello sportivo. Scontata una squalifica al giocatore del Corchiano che si è macchiato censurabile gesto.
Questo il comunicato della Figc dell’aprile 2024 sulla nuova normativa sulla violenza nei confronti degli arbitri:
Sono state approvate dal Consiglio Federale le modifiche agli articoli 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per l’inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri. Raddoppiate le pene da infliggere a chi aggredisce o colpisce un arbitro, previsti punti di penalizzazione alle società se gli atti sono commessi da propri dirigenti.
Di seguito gli articoli modificati con le nuove sanzioni
Art. 35 – Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara
Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di
I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica
I dirigenti, i soci e i non soci che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.
I dirigenti, i soci e non soci che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.
5 bis. Le societa per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.
Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e
7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle societa professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.
Art. 36 – Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara
Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, e inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.
2. Ai dirigenti, ai soci e non soci responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, e inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:
per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto
