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Chiara Frontini con Fabio Cavini
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Viterbo – (sil.co ) – Caso Bruzziches-Frontini, sono state depositate il 20 dicembre le motivazioni della sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” dello scorso 21 novembre del gup Fiorella Scarpato nei confronti della sindaca Chiara Frontini e del marito Fabio Cavini per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per minaccia a corpo politico.
Parti civili l’ex presidente del consiglio Laura Chiatti e il consigliere comunale Marco Bruzziches con la moglie, assistiti dagli avvocati Stefano Falcioni e Enrico Valentini. Al centro la famosa cena dei veleni, a casa Bruzziches, del 26 settembre 2023. Difesi dagli avvocati Roberto e Francesco Massatani la sindaca e da Giovanni Labate il marito.
“Nella concreta fattispecie le parole pronunciate alla cena da Cavini, che pure mostra un indiscutibile auto compiacimento sia in questa che in occasione di altri interventi fatti durante la cena – si legge nella motivazioni – sono espressione di un modus operandi che può essere agevolmente sintetizzato con la nota espressione macchina del fango”.
“Se il ‘discorso’ di cui al capo di imputazione e che rappresenta il decalogo dell’attività politica di Cavini – prosegue il gup – potrebbe astrattamente avere le caratteristiche proprie della minaccia, certamente non sono rivolte a Bruzziches, nemmeno indirettamente o implicitamente, così mancando tanto l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 338 c.p. (minaccia a corpo politico, ndr), quanto la autonoma ipotesi di reato di cui all’art. 612 c.p. (minaccia, ndr). Ed invero non solo Cavini nell’affermare orgogliosamente di non essere, unitamente alla moglie, un principiante dell’invenzione finalizzata alla scorretta eliminazione dell’avversario politico, definendosi la sua ‘anima nera’, subito dopo precisa che tale modus operandi viene utilizzato ‘in casi estremi…, no questo a tua conoscenza’, chiaramente riferendosi all’ex presidente del consiglio comunale. Come emerge non solo dagli argomenti di conversazione affrontati quella sera dai commensali che a più riprese hanno parlato di Letizia Chiatti. Ma, inequivocabilmente dalle parole pur sempre pronunciate da Cavini”.
“Alla luce dì tali considerazioni – si legge nelle motivazioni – non può che affermarsi l’irrilevanza penale di tale discorso, non potendosi ravvisare alcuna minaccia inequivocabilmente diretta a Bruzziches, e dovendosi altresì escludere all’origine, e quindi a prescindere da ogni problema di procedibilità, che il reato possa invece essere stato commesso in danno di Chiatti. Pur, infatti, non essendo necessaria la presenza della persona offesa, la quale può venirne a conoscenza anche da altre persone, è tuttavia necessario che la condotta sia compiuta in un contesto dal quale possa desumersi che il soggetto attivo abbia avuto la volontà dì produrre l’effetto, ed essendo la coppia Cavini-Frontini animati dall’intento di tenere Bruzziches all’interno della maggioranza, certamente non era quello il contesto per la veicolazione dì una minaccia”.
E ancora: “L’irrilevanza penale del discorso di Cavini è agevolmente desumibile non solo dalla mera lettura della trascrizione integrale della cena, ma anche estendendo il territorio di analisi al più ampio contesto, che originando dalla modalità operativa di Bruzziches nello svolgimento della delega alla tutela del patrimonio.
Se Bruzziches da solo non poteva tecnicamente costituire alcun gruppo e non risulta che vi fossero altri soggetti interessati”.
“Viene meno – si legge – anche la seconda ragione, non potendo la sua uscita dalla maggioranza avere conseguenze così gravi da giustificare una grave condotta minatoria che la sindaca e il marito non avevano usato neppure con Chiatti, pur avendo quest’ultima ben altro peso politico”.
