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Notte di Capodanno, vietata la somministrazione e la vendita di bevute in lattina, bottiglie e bicchieri di vetro

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Viterbo – Notte di Capodanno, vietata la somministrazione e la vendita di bevute in lattina, bottiglie e bicchieri di vetro. Scatta l’ordinanza della sindaca Chiara Frontini, per i trasgressori fino a 500 euro di multa. 

“Premesso che nella notte compresa tra il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025 in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, oltre alla manifestazione “Christmas Village” già in corso lungo le strade e le piazze del quartiere medievale di Viterbo, si svolgerà un evento all’aperto ad ingresso gratuito che si svolgerà all’interno di prato Giardino, oltre ad eventi secondari previsti in altre piazze e frazioni; in considerazione di quanto sopra e dell’abitudine di festeggiare collettivamente nelle piazze e strade pubbliche il capodanno, si prevede che fin dalle prime ore della sera del 31 dicembre 2024 i centri abitati del comune saranno interessati da un notevole afflusso di persone, con consistente presenza di minorenni, persone anziane e diversamente abili; considerata la tradizione di festeggiare con brindisi collettivi si prospetta il pericolo di dispersione e conseguente frantumazione di numerose e bottiglie e bicchieri in vetro e lattine di metallo, con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica; quanto sopra, oltre a mettere in pericolo l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, turba in maniera grave il libero utilizzo degli spazi pubblici e la loro fruizione da parte della cittadinanza, mette a rischio di danneggiamenti il patrimonio pubblico e privato, altera gravemente il decoro urbano, rendendone particolarmente oneroso il ripristino, provoca nocumento alla pubblica decenza e, più in generale, determina lo scadimento della qualità della vita urbana; visto l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che dispone che “Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre (…) limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (…)”; ordina dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2025, fatti salvi gli orari di attività di ciascuna categoria commerciale, in tutti i centri abitati del comune di Viterbo: è fatto divieto, agli esercizi pubblici di somministrazione ed agli esercizi commerciali, operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere per l’asporto o il consumo, al di fuori del locale ed al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, bevande in bottiglie e contenitori di vetro o metallo; è fatto divieto per chiunque di consumo di bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle piazze e strade pubbliche o aperte al pubblico transito”.

Per i trasgressori sono previste multe da vanno dai 25 ai 500 euro. 


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