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Bimba accusa di violenza il padre, affidamento “superesclusivo” alla madre

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Tribunale di Viterbo

Tribunale di Viterbo


Marina Marconato

Marina Marconato

Viterbo – Bimba accusa il padre di violenza, stop ai contatti col genitore anche senza condanna penale e “affido super-esclusivo” alla madre da parte del tribunale civile di Viterbo che ha adottato il cosiddetto “contatto-zero”.

Protagonista della delicata vicenda, di cui dà notizia l’avvocato Marina Marconato del foro di Velletri, una bambina di circa 8 anni per cui, con la sentenza n. 834/24 dello scorso 19 agosto, il tribunale di Viterbo ha disposto l’affidamento esclusivo rafforzato alla madre, riservandole le decisioni di maggiore interesse, con collocamento presso di lei.

“Il giudice ha inoltre disposto l’interruzione delle visite e dei contatti anche telefonici tra padre e figlia e rigettato l’istanza di affidamento al servizio sociale e di monitoraggio da parte dell’ente, avendo valutato integra la capacità genitoriale materna”, sottolinea la legale. 

No alla bigenitorialità a tutti i costi
“La sentenza – spiega l’avvocato Marconato – rappresenta una decisione di pregio  rispetto alla tutela delle vittime di violenza nell’ambito dei procedimenti civili di affidamento dei minori, dove, troppo frequentemente, l’interesse a conservare a tutti i costi la bigenitorialità, la scarsa attitudine a considerare gli abusi ed i suoi effetti sulle vittime, lo scambiare la violenza per conflittualità di coppia, il pregiudizio e gli stereotipi sulle donne che vengono ritenute vendicative, ansiose e poco attendibili e sui bambini, considerati quasi di default poco credibili e manipolabili, comportano l’assunzione di decisioni in cui la volontà dei minori e la protezione della loro incolumità psicofisica passa in secondo piano rispetto alla genitorialità ed agli interessi degli adulti”. 

“Mio padre mi violenta quando sono con lui”
“Il collegio del tribunale di Viterbo e la giudice relatrice che ha diretto il processo – sottolinea Marconato – hanno saputo individuare e cogliere il vero interesse della bambina coinvolta, la cui vicenda trae origine da un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio durante il quale, in una prima fase, era stato disposto l’affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori”. Secondo quanto emerso, nelle more del processo la minore avrebbe narrato gravi episodi di violenza fisica e sessuale da parte del padre che si verificavano allorquando si trovava presso di lui. Prima di trovare il coraggio di raccontare gli abusi, la minore avrebbe tentato di opporsi agli incontri con il genitore, piangendo e cercando di restare con la mamma, la quale, tuttavia, ignara delle violenze, avrebbe indotta a frequentarlo.

Al pronto soccorso dopo weekend col genitore
“L’uomo, fra l’altro, si mostrava oppositivo – spiega la legale – lamentava continui ed inesistenti inadempimenti da parte della ex moglie, arrivando anche a negare il consenso per la psicoterapia della figlia che aveva iniziato a manifestare segni di disagio. Fino a quando un giorno, rientrata dal weekend con il padre, la mamma dovette condurre la bambina al pronto soccorso, dove venivano evidenziati segni di lesioni che la piccola spiegò con gli abusi subiti”. Successivamente alla denuncia penale, in fase di incidente probatorio, la minore avrebbe riferito puntualmente cosa sarebbe accaduto da anni, riportando gli stessi fatti anche alle assistenti sociali interessate del nucleo familiare per ordine del tribunale civile.    

Prima l’interesse della bambina
“Il tribunale civile di Viterbo, nelle more del processo penale ancora in corso, ma in ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali, ha riconosciuto preminente, secondo il principio cardine del best interest of child, l’interesse della fanciulla rispetto a quello della bigenitorialità, e compiuto una valutazione motivata nella decisione”, prosegue Marconato. Secondo la sentenza “le narrazioni della minore, precise e reiterate negli anni, rendevano poco credibile il fatto che non fossero genuine”, “le manifestazioni fisiche e psicologiche accertate dal medico pediatra e dalle relazioni delle psicologhe in vista dei possibili contatti con il padre rafforzavano il quadro”, “il comportamento materno secondo cui la donna non aveva omesso di dare informazioni all’ex marito sullo stato della figlia e la prudenza manifestata nella raccolta delle prove e nella denuncia escludevano una pervicace modalità accusatoria verso il padre”. 

“Pregiudizievole qualsiasi frequentazione, anche le videochiamate”
“Alla luce di tali elementi, prescindendo da valutazioni di competenza penalistica, che richiedono il completamento dell’istruttoria, si ritiene al momento altamente pregiudizievole qualsiasi forma di frequentazione del padre – si legge nella sentenza – in particolare appare necessario dare prevalenza alla ricostituzione del benessere psicofisico della minore attraverso la prosecuzione del sostegno terapeutico, consentendole di acquisire quella serenità che le potrà consentire di valutare tempi e modi della ripresa dei rapporti con il padre… la minore continua a presentare disagi fisici anche nell’attesa della telefonata con il padre, vivendola come una forzatura. Pertanto, si ritiene di sospendere anche le telefonate e videochiamate fra padre e figlia, salvo che non sia la minore stessa a richiederle o a mostrarsi disponibile”.

“Applicato il codice contattozero”
“Si ritiene al momento anche di sospendere il monitoraggio del servizio sociale, al fine di escludere ogni forma o sensazione di vittimizzazione della minore, la cui vita è ormai da tempo purtroppo scandita da interrogatori, incontri con esperti, colloqui con professionisti, con pregiudizio per la serenità, tranquillità ed ilarità che devono invece caratterizzare e accompagnare la sua età”. si legge nella sentenza. “Il tribunale di Viterbo – conclude l’avvocato Marconato – richiamandosi ai principi ed alle norme giuridiche vigenti, ha applicato quel che la scrivente ha denominato  codice ‘contattozero’ al fine di proteggere la salute, la serenità, il recupero della bambina, operando inoltre la corretta distinzione tra genitore capace e sano e genitore pregiudizievole, consentendo al primo di svolgere il suo ruolo e la sua funzione, bloccando l’altro nel perpetrare le azioni nocive”.

Silvana Cortignani


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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