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Cena dei veleni, Massimiliano Siddi: “La ricostruzione della gup è confusa, disorganica e fumosa… frutto di gravi travisamenti logico-fattuali, e persino grafici”

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Viterbo – “Una ricostruzione confusa, disorganica e fumosa… frutto di gravi travisamenti logico-fattuali, e persino grafici”. Il pm Massimiliano Siddi definisce così la sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, della gup Fiorella Scarpato nel ricorso depositato il 4 gennaio alla corte di appello di Roma.

Una sentenza di non luogo a procedere che riguarda la sindaca Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini per i quali la procura di Viterbo aveva chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di minaccia a corpo politico. Richiesta respinta da Scarpato.

Frontini e Cavini sono difesi dagli avvocati Roberto e Francesco Massatani e Giovanni Labate. Parti civili il consigliere Marco Bruzziches e la moglie Anna Maria Formini, rappresentati dall’avvocato Stefano Falcioni, e l’ex presidente del consiglio comunale Letizia Chiatti, rappresentata invece dall’avvocato Enrico Valentini.


Chiara Frontini e Fabio Cavini festeggiano la vittoria

Chiara Frontini e Fabio Cavini


Il pm commenta poi la sentenza della gup con termini e concetti quali: “disagio intellettuale e giuridico”, “stupore”, “non avere minimamente percepito il vero significato del discorso”, “esterrefatti”. Una ricostruzione, quella della giudice, “frutto – sottolinea il pm – di gravi travisamenti logico-fattuali, e persino grafici”, al punto che, a proposito di alcuni passaggi, Siddi parla anche di “trascrizione infedele”.

“Occorre premettere il forte senso di disagio, intellettuale prima ancora che giuridico – sottolinea Siddi fin da subito – che le argomentazioni e le conclusioni della sentenza “de qua” imprimono nell’interprete, soprattutto a causa delle implicazioni di sistema che il grave travisamento della dinamica criminosa e della logica delle relazioni socio-politiche determinano. Il solo ipotizzare che una condotta come quella tenuta dagli indagati, palesemente antigiuridica ed antisociale, possa rimanere confinata nell’alveo dell’assoluta irrilevanza penalistica, in virtù di pindariche, quanto eccentriche ed arbitrarie ricostruzioni della natura del fatto, contrasta con i più elementari criteri di ragionevolezza ermeneutica. Con grande superficialità argomentativa, certamente non consona ad una questione giuridica tanto gravida di implicazioni politico sociali, il giudice, senza neppure procedere al vaglio complessivo della fattispecie contestata, ha risolto ‘gordianamente’ il problema escludendo alla radice la sussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia”.

“Ed è proprio questa radicale esclusione – fa notare Siddi – che desta il maggiore stupore, poiché sulla sussistenza dell’ipotesi base della minaccia neppure il gip, che aveva rigettato la richiesta di giudizio immediato con riferimento alla fattispecie ex art. 338 c.p., aveva sollevato alcun dubbio od obiezione”.


Massimiliano Siddi

Massimiliano Siddi


Non solo, ma per Siddi la gup “dimostra di perdere completamente di vista il contesto complessivo del fatto e, soprattutto, di non avere minimamente percepito il vero significato del discorso che gli indagati volevano rappresentare alla persona offesa Bruzziches, in uno scenario particolarmente vulnerabile, quale quello del proprio ambiente domestico, alla presenza anche della di lui coniuge, e dietro la parvenza strumentale di una finta colloquialità. Entrando nel merito della critica alla decisione, lascia davvero esterrefatti il fatto che il giudice, nell’analizzare il quadro complessivo della conversazione, da un lato affermi  che il ‘modus operandi’ che costituisce la cifra dell’agire politico del Cavini sia espressione di un concetto ‘agevolmente’ sintetizzabile come ‘macchina·del fango’, ma dall’altro escluda, pressoché apoditticamente, che quella stessa evocazione della ‘macchina del fango’, per quanto astrattamente configurabile come minaccia, fosse riferita direttamente al Bruzziches”.


Viterbo - Udienza preliminare Frontini-Cavini - Da sinistra Letizia Chiatti, l'avvocato Stefano Falcioni, Marco Bruzziches, l'avvocato Enrico Valentini

Viterbo – Udienza preliminare Frontini-Cavini – Da sinistra Letizia Chiatti, l’avvocato Stefano Falcioni, Marco Bruzziches, l’avvocato Enrico Valentini


Una ricostruzione, quella della gup Scarpato, che per Siddi è “confusa, disorganica e fumosa”, perché “non tiene conto dell’impulso chiaro, preciso e coerente che i coniugi Frontini-Cavini hanno impresso alla conversazione per perseguire, anche a costo di formulare esplicite minacce, le proprie finalità politiche. Nella stessa interpretazione del contenuto della conversazione riportato nella consulenza che, secondo quanto sostenuto nella sentenza, costituirebbe il fulcro della considerazione che la minaccia non si riferirebbe al Bruzziches, ma il discorso riguarderebbe, invece, la consigliera Letizia Chiatti, il giudice incorre in un gravissimo travisamento del significato, e persino dei segni grafici, delle frasi riportate”.

“Né il giudice – spiega Siddi -, a suffragio della propria trascrizione infedele rispetto al testo trascritto dal consulente, magari valorizzando la propria qualità di ‘peritus peritorum’, ha dato esplicitamente conto in sentenza di aver effettuato una trascrizione personale imperniata sull’ascolto diretto della fonoregistrazione acquisita agli atti, limitandosi al contrario a riportare il testo tra virgolette, citando espressamente ‘pag. 96’, e pertanto lasciando chiaramente intendere di avere mutuato il testo utilizzato per la decisione dalla consulenza tecnica”.

Considerazioni che, conclude infine Siddi, “rendono perfettamente l’idea di quanto la ricostruzione del giudice sia frutto di gravi travisamenti logico-fattuali, e persino come si è detto grafici”.

Daniele Camilli


Articoli: Roberto Massatani: “La sentenza di non luogo a procedere non teme appello” – Enrico Valentini: “Un ricorso duro e tagliente” – Stefano Falcioni: “Un secondo esame della vicenda è giusto” – Cena dei veleni, la procura fa appello contro il non luogo a procedere nei confronti di Frontini e Cavini


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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