Viterbo – “Interferire con gravi minacce sulla formazione dei gruppi consiliari turba l’attività dell’intero consiglio comunale”. È di fatto questa l’interpretazione del reato di minaccia a corpo politico, previsto dall’articolo 338 del codice penale, che emerge dall’appello del pm Massimiliano Siddi alla sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, della gup Fiorella Scarpato. Ricorso depositato il 4 gennaio alla corte di appello di Roma.
Un appello alla sentenza di non luogo a procedere che riguarda la sindaca Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini per i quali la procura di Viterbo aveva chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa, appunto, di minaccia a corpo politico. Richiesta respinta da Scarpato.
Chiara Frontini e Fabio Cavini
Uno degli aspetti caratterizzanti la registrazione della cena del 26 settembre 2023 a casa di Marco Bruzziches fu proprio la reazione di Fabio Cavini alla possibilità che Bruzziches potesse prendere parte a un gruppo consiliare autonomo rispetto al gruppo di maggioranza a palazzo dei Priori.
“L’attività che caratterizza il consiglio comunale – spiega Siddi nella richiesta di appello – non è solo attività di tipo prettamente amministrativo, come ad esempio l’attività di emanazione delle delibere che devono essere necessariamente assunte in veste ed in composizione collegiale. Esiste tutto un altro complesso di attività, come quelle che attengono alle dinamiche squisitamente politiche del funzionamento dell’organo, come ad esempio proprio quella della formazione dei gruppi, che si esauriscono nelle scelte di una parte dell’organo, ma, nondimeno, riverberano i loro effetti anche nella dimensione collegiale”.
Viterbo – Consiglio comunale
“Interferire con gravi minacce su questo tipo di dinamica – prosegue il pm -, ovvero coartare la volontà anche di uno o più consiglieri con riferimento alla loro libera determinazione di costituirsi in gruppo autonomo, turba inevitabilmente l’attività dell’intero consiglio comunale, alterando alla radice la stessa funzione della rappresentanza. Ciò in quanto la composizione politica del consiglio che scaturisce dall’interferenza della condotta minatoria è una composizione che potrebbe non rispecchiare l’assetto politico che i rappresentanti del popolo intendano liberamente e legittimamente darsi. E, a sommesso avviso dello scrivente, una concezione miope, anacronistica e condizionata da pregiudizi di tipo amministrativistico, quella concezione che esiga, ai fini della configurabilità della fattispecie ‘de qua’, l’individuazione di un atto tipico collegiale. Non a caso la norma, ad ampliare il novero delle situazioni potenzialmente oggetto di pregiudizio, contempla il concetto di attività, e non di singolo e specifico atto, nonché si limita a prevedere il turbamento senza richiedere l’effettivo impedimento”.
“Sotto questo profilo – sottolinea poi Siddi – la norma stessa, in un’ottica costituzionalmente orientata, non può che essere interpretata nel senso di offrire ampia tutela anche a tutte quelle estrinsecazioni dell’attività politica che, in seno ai collegi rappresentativi, costituiscono manifestazione del libero esercizio della funzione di rappresentanza popolare nel suo complesso. Del resto, poiché la forza della semantica ·piega molto più di tante elucubrazioni, non a caso il testo dell’art. 338 c.p. si esprime in termini di ‘corpo’, utilizzando una metafora ‘organicistica’ che rende perfettamente l’idea di come il legislatore abbia inteso configurare la struttura del reato in senso olistico”.
Il pm Massimiliano Siddi
“Come nel corpo fisico – conclude infine il pm Massimiliano Siddi – qualsiasi menomazione o alterazione significativa, anche se a carico di singole parti, incide sulla funzionalità dell’intero organismo, così nel ‘corpo’ politico un fattore intimidatorio che lo attinga anche solo in una sua parte può essere idoneo ad alterare ed a turbare la funzionalità dell’intero complesso istituzionale”.
Daniele Camilli
Articoli: “La metafora della macchina del fango è stata utilizzata per depotenziare la portata gravemente minatoria delle frasi pronunciate da Cavini e Frontini” – “Cena dei veleni, il civismo di Chiara Frontini ha fallito perché parla solo di potere e non fa più il bene della città” – Cena dei veleni, Massimiliano Siddi: “La ricostruzione della gup è confusa, disorganica e fumosa… frutto di gravi travisamenti logico-fattuali, e persino grafici” – Roberto Massatani: “La sentenza di non luogo a procedere non teme appello” – Enrico Valentini: “Un ricorso duro e tagliente” – Stefano Falcioni: “Un secondo esame della vicenda è giusto” – Cena dei veleni, la procura fa appello contro il non luogo a procedere nei confronti di Frontini e Cavini
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


