Viterbo – “La metafora della macchina del fango è stata utilizzata per depotenziare la portata gravemente minatoria delle frasi pronunciate da Cavini e Frontini”. Il pm Massimiliano Siddi interpreta così il passaggio della sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, della gup Fiorella Scarpato nel ricorso depositato il 4 gennaio alla corte di appello di Roma.
Una sentenza di non luogo a procedere che riguarda la sindaca Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini per i quali la procura di Viterbo aveva chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di minaccia a corpo politico. Richiesta respinta da Scarpato.
Frontini e Cavini sono difesi dagli avvocati Roberto e Francesco Massatani e Giovanni Labate. Parti civili il consigliere Marco Bruzziches e la moglie Anna Maria Formini, rappresentati dall’avvocato Stefano Falcioni, e l’ex presidente del consiglio comunale Letizia Chiatti, rappresentata invece dall’avvocato Enrico Valentini.
Chiara Frontini e Fabio Cavini
Nelle motivazioni della sentenza di non luogo a procedere Scarpato scrive infatti che “le parole pronunciate alla cena da Cavini… sono espressione di un modus operandi che può essere agevolmente sintetizzato con la nota espressione macchina del fango”.
“Suona davvero eufemisticamente paradossale – sottolinea invece Siddi – che nella sentenza venga attribuita una sorta di dignità giuridica alla richiamata metafora della ‘Macchina del Fango’, graficamente espressa addirittura con l’iniziale maiuscola, quasi debba assurgere al rango di una precisa categoria ontologica e non sia solo, invece, una icastica definizione mutuata soprattutto dal gergo mediatico”.
Massimiliano Siddi
“Ma la cosa grave, sotto il profilo intellettuale ed ermeneutico – prosegue Siddi – è che tale metafora sia stata pretestuosamente utilizzata come perno argomentativo per depotenziare e far evaporare la portata gravemente minatoria e nel contempo, proprio in quanto tale, soggettivamente ben determinabile delle frasi pronunciate da Cavini e Frontini”.
“Nella ricostruzione distopica del fatto declinata in sentenza – aggiunge poi il pm -, nel cono d’ombra di un significante opaco, generico ed indistinto, come quello di ‘Macchina del fango’, i contorni di una vicenda per contro assolutamente nitida e priva di chiavi di lettura persuasivamente alternative, tendono a scolorire ed a frastagliarsi, fino a far diventare anche minacce gravissime come quelle contestate un racconto astratto ed adespota, privo di un referente determinato. Come se, peraltro, anche la prospettazione a mero titolo di paradigma astratto di gravissime condotte non fosse ex se idonea, allorché collocata in un contesto vulnerabile come quello in cui si trovava la persona offesa, ad imprimere efficacia intimidatoria”.
Daniele Camilli
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Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

