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Civitavecchia– (sil.co.) – Bocciato dalla cassazione il ricorso di un 61enne di Civitavecchia che ha patteggiato un anno e quattro mesi di sospensione della patente quale pena accessoria per il reato di omicidio stradale.
Pena calcolata correttamente secondo la cassazione e diventata ora definitiva.
La suprema corte ha rigettato il ricorso del 61enne contro la sentenza con cui, lo scorso 14 maggio, il gip di Prato – in relazione al reato previsto dall’articolo 589bis del codice penale – ha applicato la pena concordata ai sensi degli articoli 444 e ss. del codice procedura penale, quantificando in un anno e quattro mesi la durata della sospensione della patente di guida.
“L’unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è inammissibile, in quanto manifestamente infondato”, si legge nelle motivazioni. “Difatti – spiegano gli ermellini – il tribunale ha ampiamente e adeguatamente motivato in ordine all’elemento attinente alla quantificazione della sanzione accessoria della sola sospensione, determinandola in misura inferiore alla media edittale anteriormente all’ulteriore diminuzione per la scelta del rito, sulla base di considerazioni immuni dal denunciato vizio di illogicità”.
