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Lesioni e minacce, 71enne ai domiciliari per 30 giorni: “Personalità incline alla sopraffazione”

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Vallerano – (sil.co.) – Bocciato dalla cassazione il ricorso di un 71enne di Vallerano contro la condanna a 30 giorni di detenzione domiciliare per lesioni e minacce che gli era stata inflitta in secondo grado lo scorso 3 giugno dalla corte di appello di Roma. 


Roma - Corte di cassazione

Roma – Corte di cassazione


Il 25 gennaio 2023 la  quinta sezione penale della corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza emessa l’11 febbraio 2022 dalla corte d’appello nei confronti dell’imputato, condannato nei due gradi di merito alla pena di undici mesi di reclusione, per i delitti di minacce e lesioni, osservando come la pena inflitta fosse illegale, trattandosi di reati entrambi di competenza del giudice di pace. 

Investita del giudizio di rinvio, la corte di appello di Roma, con sentenza deliberata per l’appunto il 3 giugno dell’anno scorso, ha rideterminato la pena in giorni 30 di permanenza domiciliare, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 

Per gli ermellini il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento. “Appare preliminare – si legge nelle motivazioni  – la constatazione del fatto che la sentenza di primo grado del 1 luglio 2019 del tribunale di Viterbo, confermata in appello l’11 febbraio 2022,  avesse ritenuto sussistente la recidiva reiterata infraquinquennale contestata, ed avesse condannato l’imputato alla pena di mesi 11 di reclusione, discostandosi dal minimo edittale (per il reato di lesioni, più grave, la pena edittale all’epoca dei fatti, 2012, era di 3 mesi) in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato, gravato da precedenti datati ma significativi di una personalità incline alla sopraffazione”. 

“A seguito dell’annullamento con rinvio della predetta pronuncia – ricordano i giudici della suprema corte –  nel giudizio di rinvio, la corte romana ha correttamente applicato la pena scegliendo tra le sanzioni di cui all’art. 52 d. Lgs. 274 del 2000, e, in particolare, ha rideterminato la pena in giorni 30 di permanenza domiciliare, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la pena applicata non si pone al limite massimo edittale, atteso che la pena edittale massima della permanenza domiciliare ex art. 52 d. Lgs. 274 del 2000 è di 45 giorni”.

“Quanto al reato di minaccia – infine – esso era in continuazione con il reato di lesioni; peraltro, in relazione a detto reato satellite, non risulta essere stato operato alcun aumento”. 


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