Viterbo – (sil.co.) – Suocero e genero non si frequentavano perché entrambi detenuti per mafia in regime di carcere duro. Bocciato dalla cassazione il ricorso di un esponente di spicco della ‘ndgrangheta al 41 bis a Mammagialla contro il no del magistrato di sorveglianza di Viterbo (8 febbraio 2024) e del tribunale di sorveglianza di Roma (27 settembre 2024) alla richiesta di potersi recare sulla tomba del suocero morto a gennaio dell’anno scorso.
Viterbo – Il carcere Nicandro Izzo in località Mammagialla
Protagonista un esponente dei clan della Piana di Gioia Tauro, Ferdinando Cimato, 45 anni, cui un anno fa l’istanza avanzata per ottenere un “permesso di necessità” per recarsi al cimitero per fare visita al suocero, Giulio Bellocco, deceduto il 7 gennaio 2024, era stata rigettata dal magistrato di sorveglianza di Viterbo, evidenziando la “caratura criminale del defunto, esponente di spicco del clan Bellocco, affiliato con il sodalizio di cui il detenuto è elemento di vertice, e, dunque, sul rilievo della prevalenza delle esigenze di tutela di ordine pubblico sul legame di mera affinità tra i soggetti”.
Il giudice ha inoltre evidenziato come la morte del suocero del detenuto non soddisfi la ratio dell’istituto sotto il profilo dell’idoneità dell’evento a incidere sulla vita familiare del detenuto in quanto il defunto è un affine di Cimato e non vi sarebbe prova di convivenza tra i due, i quali sono stati peraltro sottoposti alle limitazioni del regime differenziato.
“La carenza di un interesse familiare funzionale alla vicenda umana del detenuto, la cui tutela è richiesta per la concessione dell’invocato permesso di necessità, rende preponderanti, in un’ottica di bilanciamento, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica“, si legge nelle motivazioni della sentenza.
La difesa ha sottolineato come l’assenza di convivenza e il rapporto di affinità “non costituiscono circostanze che possano far escludere l’esistenza di un rapporto affettivo per poter concedere il beneficio in parola”. Il giudice, inoltre, avrebbe pure omesso di valutare le allegazioni difensive relative alla posizione rivestita dal defunto in seno al sodalizio, “che non era quella di vertice ma di mero partecipe, dovendosi dunque ridimensionare le considerazioni relative alla caratura criminale dello stesso”.
“In tema di ordinamento penitenziario – ricordano gli ermellini – il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non è un istituto di natura trattamentale. Lo stesso, pertanto, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell’esigenza di attenuare l’isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali“.
E ancora: “Il tribunale fonda la revoca anche su altro, pregiudiziale, aspetto, che è quello della non idoneità dell’evento morte a incidere nella vicenda umana del detenuto, giacché i due uomini, appartenenti a diversi clan di ‘ndrangheta, non solo non erano conviventi, ma soprattutto non si frequentavano, essendo entrambi sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen.. Tale argomento, con il quale il ricorso omette di confrontarsi, è coerente alla valutazione effettuata in ordine alla correlazione dell’evento con la vita familiare e, essendo da solo decisivo ai fini del rigetto della richiesta, rende insindacabile la conclusione cui è pervenuto il tribunale di sorveglianza”.
