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Viterbo – (sil.co.) – È stato condannato a due anni di reclusione senza avere diritto alla sospensione condizionale della pena un imputato di maltrattamenti in famiglia (aggravati dalla presenza del figlio minore) cui il beneficio era stato già accordato il 16 marzo 2018 quando, per fatti analoghi, era stato giudicato con lo sconto di un terzo della pena del rito alternativo dal gip del tribunale di Viterbo.
Nonostante le spontanee dichiarazioni con cui l’imputato, difeso dall’avvocato Gianni Ceccarelli, ha chiesto scusa alla ex e un abbraccio con la donna presente in aula, che nel frattempo dopo avere chiesto aiuto a un centro antiviolenza ha rimesso la querela, la pm Paola Conti ha chiesto una condanna a due anni di reclusione, accordati dal collegio presieduto dal giudice Francesco Oddi.
Il tribunale, dopo la lettura del dispositivo, ha quindi disposto la revoca della sospensione condizionale, invitando l’imputato ad attivarsi con l’Uepe per convertire la condanna in ore di lavori di pubblica utilità, pena sostitutiva alla reclusione. L’uomo, per la cronaca, è sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento e del divieto di avvicinamento rafforzata dal braccialetto elettronico.
“Mi rendo conto della gravità dei fatti – ha detto davanti ai tre giudici del collegio – è stato un diverbio molto acceso, sfuggito di mano. Faccio ammenda, non accadrà più”. Poi ha aggiunto: “Ma nostro figlio non c’era. Era in camera a guardare i cartoni animati. E io me ne sono andato la sera stessa”.
La difesa ha prodotto le attestazioni del Serd di non dipendenza da alcol o cocaina nonché la certificazione della Asl che non necessita di supporto da parte del servizio di salute mentale. “Il mio assistito, inoltre, ha fatto un corso di recupero per il codice rosso”, ha sottolineato il legale. Gli sono state riconosciute le attenuanti.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

