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Viterbo – (sil.co.) – Morte di Hassan Sharaf, nel vivo ieri a Roma il processo d’appello all’ex direttore del carcere Nicandro Izzo di Viterbo, Pierpaolo D’Andria, prosciolto dall’accusa di omicidio colposo e condannato a due mesi e venti giorni di reclusione con sospensione della pena per omissione di atti d’ufficio il mancato trasferimento del detenuto.
Si è conclusa nella tarda serata la discussione dei ricorsi della procura generale contro l’assoluzione e della difesa contro la condanna. Il processo è stato qui quindi rinviato al 25 giugno per la decisione.
L’avvocato Marco Russo, che difende Pierpaolo D’Andria, ha presentato appello contro la condanna del suo assistito per omissione di atti d’ufficio. Accusa da cui furono assolti il comandante della polizia penitenziaria e il capo matricola.
La sentenza in abbreviato del gup Savina Poli del tribunale di Viterbo del 27 marzo 2024 è stata invece impugnata dal procuratore generale Tonino Di Bona nella parte in cui esclude la responsabilità a titolo di colpa dell’ex direttore della casa circondariale di Viterbo per la morte di Sharaf.
Parti civili con gli avvocati Michele Andreano e Giacomo Barelli i familiari del 21enne egiziano che si è impiccato in una cella di isolamento di Mammagialla il 23 luglio 2018 ed è morto dopo una settimana di agonia, il 30 luglio di sette anni fa, al reparto rianimazione dell’ospedale di Belcolle.
Per il magistrato del Riello la condotta omissiva di D’Andria non sarebbe causalmente collegata all’evento ed il rischio suicidario non sarebbe risultato prevedibile. L’omesso trasferimento di Sharaf presso una struttura carceraria per minorenni non avrebbe acutizzato il rischio suicidario in quanto tale evento non costituirebbe “concretizzazione dello specifico rischio che le norme violate miravano ad evitare”.
Secondo la procura generale, vi sarebbe una equiparazione dell’effetto delle sanzioni disciplinari dell’istituto minorile rispetto a quelle irrogate nel penitenziario per maggiorenni, non tenendo conto né del regime carcerario più mite dell’istituto minorile, né delle condizioni specifiche del detenuti presso l’istituto di Mammagialla, che lamentavano un regime detentivo rigoroso e severo.
Il giudice di primo grado, inoltre, sempre secondo la procura generale, avrebbe ritenuto che l’evento non fosse prevedibile per l’imputato, nonostante gli si contestasse di non aver impartito disposizioni idonee per il monitoraggio dello stato di salute del detenuto e della prevenzione del rischio suicidario.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


