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Annullata maxi bolletta Talete da oltre 47mila euro, c’era una perdita d’acqua nascosta

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Rosanna Settembri

Rosanna Settembri

L'avvocato Chiara Cozzi

L’avvocato Chiara Cozzi

Viterbo – (sil.co.) – Annullata dal tribunale di Viterbo una maxi bolletta di Talete da oltre 47mila euro.

Per la precisione, una bolletta risalente al 2021, recapitata a Rosanna Settembri, titolare di un centro estetico in via della Caserma, relativa all’abitazione dove viveva il padre, nel frattempo già deceduto da due anni. 

Difesa dall’avvocato Chiara Cozzi, Rosanna Settembri è riuscita a dimostrare che il consumo anomalo derivava da una perdita occulta e lo scorso 4 giugno il giudice Davide Palmieri ha annullato la maxi bolletta. 

La maxi fattura di conguaglio per la cifra record di 47.177,81 euro risale al 19 luglio 2021, per consumi idrici relativi all’abitazione in strada Teverina dove viveva il padre, morto il 15 agosto 2019, quando la moglie si è trasferita dalla figlia, decedendo anche lei il 4 febbraio 2021. 

“L’abitazione era da lungo tempo disabitata il 24 settembre 2020, quando sono stata contattata dagli operatori della Talete per segnalare un consumo eccessivo di acqua rispetto alla media degli anni precedenti, i quali, all’esito del sopralluogo svolto il giorno successivo, hanno riscontrato che c’era una spaccatura nelle tubature collocate a valle del contatore, da cui l’acqua fuoriusciva copiosamente”, spiega Rosanna Settembri.

“Una perdita occulta, in quanto il contatore era collocato in un terreno limitrofo, a circa 500 metri dall’abitazione, ed essendo interrato non rendeva visibile l’esistenza di perdite. In ogni caso, la fuoriuscita di acqua doveva imputarsi alla condotta omissiva di Talete che non aveva effettuato la lettura del contatore con la periodicità annuale imposta dal Dpcm del 29 aprile 1999 e aveva rilevato tardivamente il consumo anomalo, allorquando lo stesso era già 500 volte superiore alla media storica riscontrata negli anni precedenti, pari a circa 100 euro mensili”.

“La mia assistita, inoltre, nell’estate 2020, aveva richiesto all’idraulico di fiducia, che si occupava del controllo obbligatorio della caldaia, di verificare lo stato dell’impianto idrico dell’abitazione e non aveva riscontrato alcuna anomalia”, sottolinea l’avvocato Cozzi. 

Secondo Talete “la perdita non poteva considerarsi occulta, poiché l’acqua che fuoriusciva dalle tubature era resa visibile dal deflusso verso la cunetta stradale” e “la conduttura su cui si era verificata la perdita era di proprietà dell’attrice a cui, pertanto, spettava ripagare quanto dovuto per il consumo idrico”. Secondo il gestore, inoltre, la lettura annuale era stata “resa impossibile dalla circostanza per cui il contatore era interrato e non era facilmente accessibile, perché collocato su un terreno privato”.

“La perdita di acqua non era visibile, ma è stata accertata solo dopo aver avuto accesso al pozzetto ove era collocato il contatore. Risulta provato il fatto che la perdita aveva carattere occulto e che, sebbene il contatore fosse accessibile direttamente dalla strada pubblica, l’ultima lettura era stata effettuata da Talete solo in data 30 aprile 2015”, sottolinea il giudice Palmieri nella sentenza. 

“Pertanto – conclude – le prove acquisite dimostrano che il consumo idrico riportato nella fattura del 19 luglio 2021 non è dipeso dall’utilizzo effettuato dall’utenza, essendo l’immobile disabitato ed essendo l’importo incoerente con la media dei consumi degli anni precedenti, bensì da una perdita di acqua conseguente alla rottura del riduttore di pressione posto a fianco al contatore”.

“Corollario della prova compendiata – si legge nella sentenza – è che il credito vantato da Talete  non può ritenersi fondato. Tanto più che, essendo l’accesso al terreno ove era installato il contatore possibile direttamente dalla strada pubblica, la convenuta, riscontrata l’anomalia dei consumi, aveva l’obbligo, derivante dai canoni generali di buona fede e correttezza, di intervenire tempestivamente senza attendere che la perdita raggiungesse la notevole entità riportata in fattura”.


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