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Condannato per droga e estradato, dovrà scontare quattro anni in Italia

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Bocciato il ricorso di un tunisino 44enne condannato in primo grado per spaccio dal tribunale di Viterbo prima di essere estradato e detenuto in Belgio in seguito a un mandato di arresto europeo. 

Ora dovrà scontare quattro anni di reclusione in Italia, dopo il no al ricorso contro l’ordinanza con cui la corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di secondo grado del 20 novembre 2020, definitiva dal 7 aprile 2021, con la quale è stato condannato a 4 anni di reclusione e 18mila euro di multa. 

“Dagli atti – secondo la difesa – risulta che la richiesta di rescissione è stata presentata entro 30 giorni dalla consegna dell’imputato alle autorità italiane avvenuta il 24 giugno 2024, risultando perciò tempestiva. Subito dopo la pronuncia della sentenza del tribunale di Viterbo, inoltre, a seguito di mandato d’arresto europeo, era stato consegnato alle autorità giudiziarie del Belgio, interrompendo i rapporti con l’allora difensore”. 

“La rescissione del giudicato è destinata ad offrire una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, a causa dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo”, ricordano gli ermellini.

“Nel caso in esame, come osservato dalla corte, il ricorrente non era assente, in quanto aveva partecipato in prima persona al giudizio di primo grado a Viterbo”, prosegue la suprema corte.

“Il motivo di ricorso è perciò infondato, in quanto riferito al difetto di conoscenza della sentenza di condanna da parte dell’imputato presente nel processo di primo grado, dovendosi perciò escludere in radice l’incolpevole ignoranza della celebrazione del processo a cui è invece riferita la disciplina. La pronuncia della corte di appello che ha respinto l’istanza di rescissione è, dunque, pienamente conforme al diritto”, si legge nelle motivazioni.


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