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“L’antenna in via di Ronciglione? Impossibile per un comune opporsi all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione”

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Ronciglione – Sulla mancata attuazione della delibera consiliare n. 40/2021: l’impianto rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per colmare il divario digitale di cui soffre il nostro territorio e fa parte di una pianificazione nazionale, che interviene in deroga alla pianificazione locale e regionale e quindi in deroga anche alla delibera di consiglio comunale n.40/2021.

Sutri - Il comune

Sutri – Il comune


Ciò che è importante ricordare è l’assenza di qualsiasi rischio per la salute dei residenti. Lo certifica il parere favorevole dell’Arpa, l’agenzia regionale preposta sia all’autorizzazione preventiva per l’installazione delle antenne, sia ai controlli successivi.

Sulla procedura amministrativa seguita e il silenzio assenso: l’iter amministrativo è stato seguito scrupolosamente. Il Comune ha pubblicato l’istanza ricevuta il 23 dicembre 2024 sull’albo pretorio online – sito istituzionale garantendo 15 giorni di pubblicazione e 15 giorni per osservazioni da parte dei cittadini, come previsto dalla legge.

Si è quindi aperta la conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato gli enti competenti, e l’ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ha rilasciato un parere preventivo favorevole.

È vero che la procedura si è conclusa con il silenzio assenso, ma si tratta di una modalità prevista dalla legge, che non implica mancanza di vigilanza da parte del comune, bensì il rispetto dei tempi procedurali stabiliti. Sarà comunque nostra responsabilità e premura, una volta attivato l’impianto, vigilare affinché le emissioni effettive siano conformi a quanto dichiarato in fase progettuale, tutelando la salute dei cittadini e il rispetto dei limiti normativi, anche con il coinvolgimento diretto dell’Arpa.

Sulla distanza dell’asilo e sull’impatto visivo: l’asilo nido comunale non è “a ridosso” dell’impianto, bensì a circa 300 metri di distanza. Si tratta di una distanza perfettamente congrua con quanto previsto dalle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettromagnetica, come sancito, peraltro, dal parere Arpa.

Le installazioni di questo tipo non possono essere vietate in base a considerazioni estetiche o paure non supportate da dati scientifici e le norme in materia fissano limiti rigorosi e aggiornati, pienamente rispettati dal progetto in oggetto. Come sempre ribadito dal citato parere Arpa.

Sulla richiesta di spostamento dell’impianto e sull’impossibilità di diniego: il comune ha preso atto in fase istruttoria, degli obblighi di bando che prevedono in maniera rigorosa la copertura di aree puntuali del territorio individuate dal Ministero e da Infratel. Un’altra localizzazione, viste le ragioni puramente tecniche, non è possibile: è quella l’area ottimale individuata dal Piano per risolvere i noti problemi di connettività nella zona.

Va inoltre chiarito, sotto il profilo tecnico-giuridico, che non è possibile per un comune opporsi arbitrariamente all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione: un eventuale diniego immotivato o contrario alla normativa vigente esporrebbe l’ente a ricorsi da parte degli operatori, con altissima probabilità di soccombenza, come dimostrano i precedenti giurisprudenziali sul PNRR, ed esposizione non solo a risarcimento danni verso la società ma potrebbe configurare anche una situazione di danno erariale per temi amministrativi e responsabilità diretta per gli amministratori e i dirigenti coinvolti.

L’amministrazione comunale


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