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“Ritrovamenti animali morti o presenza di esche sospette, è obbligo chiedere la segnalazione all’istituto di Zooprofilassi”

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Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo –  Scriviamo a proposito dell’articolo È allarme a San Martino nel Cimino, nove gatti trovati morti. Vorremmo ricordare attraverso le pagine del giornale che in caso di ritrovamento di animali morti e/o presenza di esche sospette è fatto obbligo chiedere tramite un veterinario la segnalazione all’Istituto di Zooprofilassi”.

Viterbo - Mauro Chiarle

Viterbo – Mauro Chiarle


A questo proposito qui ci diamo disponibili con i nostri veterinari ad aiutare chiunque si possa trovare nella triste situazione di rinvenimento di corpi e/o esche.

I reperti, accompagnati dalla segnalazione del veterinario, dovranno pervenire all’istituto stesso, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana il quale provvederà alla segnalazione alle autorità cittadine del sospetto chiedendo che venga messa in sicurezza il sito e che venga bonificato con la ricerca di altro materiale sospetto eventualmente rinvenibile.

In questa prima fase potrà essere richiesto da parte di polizia Locale il posizionamento cartelli con la scritta zona a rischio possibile avvelenamento.

Uno dei gatti trovati morti a San Martino al Cimino

Uno dei gatti trovati morti a San Martino al Cimino


Per tutto quanto concerne le rimanenti disposizioni qui si riporta l’ordinanza Bocconi avvelenati 2019:

Art. 1
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e  bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale
esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2
1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l’azienda sanitaria locale e l’istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 3
1. Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l’episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L’ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Art. 4
1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne da’ immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale e all’istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, compilando e inviando il
modulo di cui all’allegato 1 della presente ordinanza sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Art. 5
1. Ai fini dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l’avvelenamento, l’azienda sanitaria locale
territorialmente competente o il medico veterinario, previa informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l’invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. L’Asl o il medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo di cui all’allegato 2, sezione A e/o sezione B della presente ordinanza e accompagnano i campioni e le carcasse con una copia cartacea del modulo inviato o l’identificativo univoco generato dal Portale nonché con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto anamnestico di cui all’art. 3.

2. L’azienda sanitaria locale può autorizzare il proprietario dell’animale ad inviare direttamente all’istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.

Art. 6
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l’animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.
2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita’ competenti e al veterinario richiedente.

L’esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita’ competenti e al richiedente.

3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del comma

2, il responsabile della necroscopia puo’ confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se e’ necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall’istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l’evento, alle autorita’ competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all’autorita’ giudiziaria, mediante l’invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all’allegato

3, sezione A, della presente ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall’arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall’istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l’evento, alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all’autorità giudiziaria, mediante l’invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all’allegato 3, sezione B, della presente ordinanza.

4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l’istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l’evento, alle autorità competenti e all’autorità  giudiziaria, mediante l’invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all’allegato 3, sezione C, della presente ordinanza.

5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.

Art. 7
1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all’art. 4, dà immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell’istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalita’ di bonifica del luogo interessato, anche con l’ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorita’ preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o da un suo rappresentante, composto da:
a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
b) un rappresentante del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
c) un rappresentante del Comando unita’ forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
d) un rappresentante dell’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
e) un rappresentante delle guardie zoofile;
f) uno o piu’ rappresentanti dell’Ordine provinciale dei medici
veterinari.

3. Detto tavolo e’ integrato, all’occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell’ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

Art. 8
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per dodici mesi.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2019.

Questo anche per evidenziare ogni responsabilità degli organi locali, dei cittadini, dei veterinari, e per informare tutti sul da farsi in questi casi.

Le poche leggi che tutelano i nostri animali vanno conosciute e il pretendere che vengano rispettate da tutti è un nostro diritto ed un nostro dovere.                                                                                                                      

Mauro Chiarle
Presidente provinciale Enpa Viterbo


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