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Slitta sul ghiaccio in strada Cuculo, bocciata in appello la richiesta di 20mila euro di danni al comune

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Viterbo - Il ghiaccio sulle strade nel capoluogo

Viterbo – Il ghiaccio sulle strade nel capoluogo

Francesca Bufalini

L’avvocato Francesca Bufalini

Viterbo – Sentenza d’appello fuori stagione. Ma si potrebbe anche dire doccia gelata. Riguarda una viterbese vittima di un incidente avvenuto slittando con l’auto sul ghiaccio, la mattina del 27 febbraio 2013, in strada Cuculo.

Ebbene nel 2019 l’automobilista, che fece causa al comune, era riuscita a ottenere in primo grado il via libera a un risarcimento per danni quantificati in 20mila euro. Erano circa le 7 quando avrebbe perso il controllo della sua macchina a causa di una lastra di ghiaccio, imputandone la mancata rimozione all’amministrazione comunale.

Nonostante il giudice del tribunale di Viterbo abbia dato ragione alla donna, una 57enne, palazzo dei Priori ha impugnato la sentenza e con l’avvocato Francesca Bufalini ha presentato appello, sul presupposto che la rimozione del ghiaccio presente sul manto stradale rientrasse nelle manutenzioni cui è tenuto il proprietario per rimuovere eventuali situazioni di pericolo, rilevando di non essere proprietario della strada teatro del sinistro. 

Pochi giorni fa, il 14 luglio, a distanza di oltre dodici anni, il giudice Marianna D’Avino della quinta sezione civile della corte d’appello di Roma ha dato torto alla presunta vittima, rigettando la domanda risarcitoria e condannandola al pagamento mei confronti di Comune di Viterbo del doppio grado delle spese del giudizio, per un totale di 4.340 euro.

“Nel caso in esame si legge nelle motivazioni  – l’attore ha mancato di fornire prova che la lastra di ghiaccio fosse poco visibile ed imprevedibile”.

“Peraltro – viene sottolineato – l’incidente è avvenuto alle 7 di mattina, in un periodo in cui le temperature erano molto basse e le condizioni meteorologiche ‘non consentivano il percorso delle vie cittadine’. Sicché era molto probabile sia la presenza di ghiaccio sulla strada, sia che il comune non avesse ancora provveduto a rimuoverlo considerata l’ora”.

E ancora: “Nessun riscontro viene inoltre fornito in ordine alla condotta di guida tenuta dalla appellata, come nessun particolare risulta dagli atti in ordine alla dinamica del sinistro per come si è verificato, lasciando indimostrate tutte le affermazioni di parte attrice”.

La corte d’appello rileva al riguardo l’errore del primo giudice di non avere sentito i verbalizzanti “che avrebbero potuto riferire con certezza se l’auto fosse o meno dotata di gomme invernali e se la conducente indossasse la cintura di sicurezza (circostanza contraddetta dal tipo di lesioni riportate)”. Oltre all’errore nella quantificazione dei danni all’auto “sulla base di un semplice preventivo”.

Relativamente invece a strada Cuculo “cosa in custodia”, “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non evitabile, il danno”, mentre “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento”. 

Silvana Cortignani


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