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Francigena, bocciati i ricorsi di tredici autisti per il premio produttività

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Viterbo - I bus Francigena

Viterbo – Bus Francigena

Viterbo – (sil.co.) – Bocciati dalla cassazione i ricorsi presentato nel 2020 da tredici autisti della Francigena  che, oltre a vedersi negare il premio produttività, sono stati oltretutto condannati al pagamento di seimila euro alla società per compensi professionali. La cassazione dà ragione ai giudici d’appello, secondo cui manca la prova del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, funzionalità e competitività. 

Al centro una questione di retribuzione, legata alla sentenza con cui, il 25 maggio 2020, la corte d’appello di Roma – in riforma del provvedimento del tribunale di Viterbo – ha respinto la domanda dei lavoratori per il pagamento, in qualità di autisti addetti al servizio di trasporto pubblico, del contributo regionale integrativo per la produttività, per gli anni dal 2009 in poi.

La corte territoriale ha sottolineato che, dal tenore complessivo dell’accordo aziendale sottoscritto dalla società e dalle organizzazioni sindacali il 4 ottobre 2004, emergeva la volontà delle parti di condizionare il pagamento del contributo integrativo da parte del datore di lavoro all’effettivo e concreto finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, oltre che al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, di produttività, di funzionalità e di competitività. 

Per il periodo successivo, invece, l’erogazione, sebbene di carattere permanente, presupponeva pur sempre il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, produttività, funzionalità, competitività, previa individuazione di idonee iniziative sotto forma di progetti. L’erogazione era inoltre condizionata alla disponibilità delle relative erogazioni da parte della Regione Lazio.

 Ebbene la cassazione ha dato ragione ai giudici d’appello secondo cui  è stata ritenuta “non raggiunta la prova che per le annualità per cui è causa siano stati approvati gli appositi progetti e sia stato accertato il raggiungimento degli obiettivi come imposto dall’accordo del 4/10/2004”.

“Il ricorrente – viene sottolineato – non ha fornito la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione dell’unico canone esegetico astrattamente richiamato (art. 1362 c.c.), concentrandosi esclusivamente sulla seconda ratio decidendi illustrata dai giudici di merito (e concernente la coerenza dell’interpretazione fornita degli accordi sindacali con la legislazione vigente in materia di amministrazioni pubbliche e di società controllate)”.

Il legislatore – si legge nelle motivazioni – attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale”.

In conclusione: “La sentenza impugnata ha rilevato che gli accordi intercorsi con la Regione Lazio e, in sede aziendale, con le organizzazioni sindacali (nell’anno 2004) condizionavano la corresponsione del premio di produttività ad obiettivi di efficienza, funzionalità e competitività, previa individuazione di idonee iniziative sotto forma di progetti (del tutto mancanti) ed ha, inoltre, sottolineato che tale interpretazione si poneva in linea di coerenza con le statuizioni normative vigenti in materia di pubblico impiego contrattualizzato e di società controllate da enti pubblici, come previste dapprima dall’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e, poi, dall’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 201”.


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