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Viterbo – (sil.co.) – Omesso versamento delle ritenute per lavoro dipendente, bocciato dalla cassazione il ricorso dell’imprenditore viterbese Giuseppe Boni contro l’agenzia delle entrate per una sentenza del 2020 della commissione tributaria regionale del Lazio relativa a una verifica fiscale del 2016 della guardia di finanza nei confronti di Interservice Group-Consorzio Cooperativo per gli anni 2011- 2015.
Il pensiero corre al processo per le cooperative “stellari” – tuttora in corso davanti al collegio penale del tribunale di Viterbo – scaturito proprio dall’indagine condotta dalla finanza col nucleo carabinieri ispettorato del lavoro per una presunta evasione fiscale da 20 milioni di euro, intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori.
Prescritti i reati tributari, il processo va avanti perché resiste ancora l’accusa di sfruttamento dei lavoratori aggravato dallo stato di bisogno, che avrebbe spinto le vittime ad accettare condizioni capestro pur di portare a casa uno stipendio. Termine ultimo per arrivare a una sentenza di primo grado il 2026.
A tutte le cooperative consorziate – “stellari” perché chiamate coi nomi di costellazioni, pianeti, eccetera – erano contestati inadempimenti fiscali, in particolare l’omessa dichiarazione e versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci lavoratori, che “ricevevano mensilmente la busta”.
Ebbene, in questo contesto, la società cooperativa Sirio, cancellata dal registro delle imprese nel 2015, ha ricevuto la notificazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’avviso di accertamento, avente ad oggetto l’anno 2014, mediante il quale si contestava il debito tributario dipendente dal mancato versamento delle ritenute operate per oneri previdenziali ed assicurativi.
L’avviso di accertamento per i medesimi debiti tributari, così come numerosi altri relativi a diverse cooperative consorziate, sono stati notificati anche a Giuseppe Boni, ritenuto amministratore e poi liquidatore, di fatto, della società cooperativa e, in definitiva, il vero datore di lavoro.
Nella ricostruzione della guardia di finanza prima, e dell’amministrazione finanziaria poi, le società cooperative erano solo dei meri schermi interposti tra il datore di lavoro Giuseppe Boni e i lavoratori. Le società servivano per disporre di un centro di imputazione delle prestazioni erogate, ed unico utilizzatore delle attività formalmente svolte dalle imprese consorziate rimaneva Boni.
Secondo il ricorso della difesa non sussisterebbe la prova del fatto che il Boni abbia ricoperto la carica di ‘datore di lavoro di fatto’, unica e necessaria per poter procedere con la richiesta avanzata con l’avviso di accertamento.
“La società cooperativa – si legge nelle motivazioni della sentenza con cui gli ermellini hanno rigettato il ricorso – non era stata costituita allo scopo di realizzare un servizio tramite la propria organizzazione, ma al solo fine di creare un’interposizione fittizia, schermo interposto tra dipendenti autisti e utilizzatore delle prestazioni di trasporto, volta all’elusione fiscale e contributiva”.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
