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Viterbo – (sil.co.) – Visti i tempi incerti aveva deciso di investire i suoi risparmi in lingotti d’oro, ma gli è andata male.
Nel senso che il tesoretto di proprietà di un 65enne viterbese – custodito dalla società con cui aveva stipulato il contratto – è finito sotto sequestro in seguito a un’indagine della finanza. E adesso la cassazione ha bocciato il ricorso del 65enne contro il riesame di Lecce che lo scorso 11 febbraio gli aveva negato la restituzione dell’oro oppure del suo controvalore in denaro.
Tutto nasce dall’ordinanza con cui il gip del tribunale di Lecce, il 9 dicembre, aveva a sua volta rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione, proposta quale “terzo interessato”, con riferimento al decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della società dal gip di Lecce il 19 ottobre 2022, nell’ambito di un complesso procedimento per reati tributari.
Nessun dubbio, per la difesa del viterbese, sul diritto di proprietà dei preziosi “alla luce della documentazione in atti e dell’assenza di qualsiasi collegamento con le società al centro delle indagini”. Nessun dubbio che il 65enne, come altri soggetti interessati, si era visto privare della disponibilità di beni di sua esclusiva proprietà. Nessun dubbio sulla titolarità dell’oro in sequestro e sulla legittimazione a chiederne la restituzione.
Ciononostante la suprema corte non ha ritenuto ammissibile l’appello, sottolineando come il riesame abbia attribuito un “dirimente rilievo” alla impossibilità, per il 65enne, di ottenere il dissequestro dell’oro. In primo luogo perché l’amministratore giudiziario nel frattempo nominato aveva ottenuto l’autorizzazione del gip a venderlo, e a versare il ricavato presso il “Fondo unico di giustizia”.
In secondo luogo, il tribunale ha richiamato le ulteriori indicazioni fornite dall’amministratore giudiziario in ordine al mancato reperimento – nelle operazioni di ricognizione delle rimanenze di magazzino, e nella successiva fase di esecuzione del sequestro – di oro “specificamente identificato o depositato in apposito caveau e destinato al prodotto e, dunque, ai singoli sottoscrittori, come viceversa previsto nelle condizioni generali di contratto.
Il contratto, per la cronaca, prevede che l’oro acquistato dagli investitori privati dovesse restare in deposito presso la società, mentre alle scadenze previste dal contratto il cliente avrebbe avuto facoltà di lasciare in custodia l’oro, ritirare il metallo acquistato previa una fusione e conversione in lingotti, cederlo alla stessa società ed incassare il corrispettivo al Fixing (prezzo dell’oro) della data di richiesta.
Avuto riguardo alla prosecuzione dell’attività della società, in ragione della discreta situazione societaria, il gip ha osservato che poteva “ritenersi valido ed efficace il contratto sottoscritto per l’adesione al prodotto, “fermo restando che, in caso di richiesta di ritiro del metallo o di una sua cessione alla società, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice delegato prima di dare esecuzione alla richiesta, dovendosi qualificare tali atti come di straordinaria amministrazione che possono compromettere la gestione dell’azienda in sequestro”.
In conclusione, al viterbese, in quanto “terzo di buona fede”, secondo gli ermellini resta il diritto di credito “da far valere innanzi al giudice che ha emesso il decreto di sequestro”. “Il giudice delegato – si legge nelle motivazioni – dovrà provvedere alla verifica di tutti i crediti vantati nei confronti della società, previa fissazione dell’udienza”.
