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Viterbo – (sil.co.) – Sospesi dal lavoro per non essersi vaccinati contro il Covid, una quarantina di militari tra cui diversi viterbesi hanno impugnato i provvedimenti davanti al Tar del Lazio.
Erano i primi mesi del 2022 e la vaccinazione era indicata come “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative” per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari,
Ebbene, a distanza di tre anni, i giudici amministrativi, con sentenza pubblicata il 24 luglio, hanno parzialmente accolto il ricorso contro stato maggiore e ministero della difesa nonché contro il comando generale dell’arma dei carabinieri, annullando gli atti impugnati limitatamente alle censure riferite alla decurtazione dell’anzianità di servizio di ciascuno in misura corrispondente ai periodi di sospensione, respingendolo sotto tutti i restanti profili.
Tra le contestazioni, l’eccesso di potere per carenza di proporzionalità, poiché la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con perdita di ogni compenso di carattere fisso e continuativo ovvero di carattere accessorio e indennitario sarebbe una sanzione troppo grave per il semplice fatto di non essersi vaccinati, considerando anche che al personale sospeso per motivi penali o disciplinari sono comunque dovuti la metà degli assegni a carattere fisso o continuativo.
La difesa dei militari ha inoltre sottolineato come il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato preveda che nel periodo di sospensione d’ufficio la concessione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi familiari, il quale ha natura assistenziale e deve essere ritenuto applicabile a tutti i lavoratori. Osservando, quanto alla censura riguardante la detrazione d’anzianità, come tale misura abbia carattere afflittivo e non sia prevista né dall’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 né dal codice dell’ordinamento militare, il quale contempla ipotesi tipiche e tassative di detrazione dell’anzianità.
“La misura della sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione – si legge nelle motivazioni – appare legittima sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, ‘senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro’, come chiarisce l’art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell’ordinamento, ossia con l’esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all’introduzione dell’obbligo vaccinale, e dunque contro l’ordine pubblico”.
Riguardo invece alla detrazione d’anzianità di servizio per l’intero periodo di sospensione, il collegio ritiene che la censura sia fondata. “La norma è chiara nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso”.
“La norma – si legge nella sentenza – contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma”.
In conclusione: “Deve ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria”.
