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Sutri – (sil.co.) – Bocciata in via definitiva, a distanza di ben 13 anni dai fatti, la richiesta di oltre 110mila euro risarcimento da parte del proprietario di un cavallo da corsa al conducente del trattore che lo avrebbe investito, provocandone la morte, in una tenuta agricola di Sutri.
Alla guida del mezzo un allevatore, oggi 62enne, che il 28 ottobre 2012, secondo la controparte si sarebbe fermato a pochi metri dal punto in cui era legato il cavallo, ripartendo improvvisamente e urtando l’animale, il quale, imbizzarrito, sarebbe andato a sbattere la testa sul muro vicino, decedendo in seguito all’impatto.
Il presunto responsabile del sinistro, avvenuto davanti a testimoni e rilevato dalla municipale, fece denuncia alla sua assicurazione, che rifiutò però la richiesta di indennizzo. Fu così che la vicenda finì davanti al tribunale civile di Viterbo, con una richiesta di condanna del conducente e di risarcimento in solido dei danni, patrimoniali e non, subiti dal proprietario del cavallo per effetto dell’incidente, quantificati in 110.383,75 euro.
Oltre centomila euro di risarcimento: 45mila euro per danno emergente, 20.400 euro per il lucro cessante da perdita di attività riproduttiva, 22.907 euro per perdita di chance sportive, 22.076,75 euro per danno morale, oltre alle spese sostenute, incluse quelle per lo smaltimento della carcassa equina.
Ma il tribunale di Viterbo ha rigettato la domanda per mancata prova della descritta dinamica dell’incidente e, quindi, dell’ascrivibilità della morte del cavallo al fatto illecito del conducente del trattore, essendo restato dubbio, tra l’altro, se l’animale si fosse imbizzarrito a seguito dell’urto con il trattore oppure a seguito di un rumore improvviso. Lo stesso ha fatto, il 18 gennaio 2023, la corte d’appello di Roma, rigettando l’impugnazione della sentenza da parte del proprietario del cavallo.
Si è giunti così alla cassazione, che lo scorso 24 giugno ha bocciato per la terza e ultima volta la richiesta di risarcimento del proprietario che avrebbe scelto quel cavallo da corsa per il suo elevato valore agonistico e genetico, avendo avuto nella sua genealogia vincitori a livello internazionale ed essendo risultato a sua volta vincitore di numerose gare.
Nelle motivazioni dell’ordinanza, pubblicata il 29 settembre, viene sottolineato dagli ermellini che la corte d’appello ha rigettato
l’impugnazione, esaminando in via prioritaria e assorbente la questione delle conseguenze dannose dedotte, che ha reputato non provate tanto nella sussistenza quanto nell’ammontare, con ciò escludendo anche la possibilità di una liquidazione equitativa.
