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Bomarzo – (sil.co.) – Sulla vicenda del vecchio rudere trasformato in casaletto immerso nel verde delle campagne di Bomarzo interviene il Tar del Lazio, che ha bocciato il ricorso di promissario acquirente e detentore del possesso materiale del bene per l’annullamento dell’ordinanza con cui l’8 marzo 2022 il comune ha disposto il ripristino dei luoghi.
“Le opere abusive – si legge nell’ordinanza, notificata anche al proprietario del terreno – sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia, soggetta a regime normativo di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica”.
Si tratta di un “immobile” accatastato come ricovero agricolo, sequestrato dopo quattro sopralluoghi di carabinieri forestali, municipale e tecnici del comune, tra il 2021 e il 2022, e tuttora sotto sequestro. Le indagini ci sono chiuse con l’archiviazione della posizione del proprietario, mentre sono tuttora sotto processo penale per abusi edilizi il responsabile di un’associazione impegnata nel sociale con cui a suo tempo lo stesso aveva siglato il compromesso per la compravendita dell’immobile nonché l’uomo che con compagna e figlio viveva nell’ex rudere trasformato in villetta nel verde. A marzo la sentenza.
Secondo la difesa, il ricorrente non ha fatto altro che operare in conformità agli obiettivi statutari dell’associazione che rappresenta, quali la “tutela del territorio e dell’ambiente, della flora e della fauna, sviluppo dell’attività agricola e rilancio economico dei territori depressi”, eseguendo una serie di interventi di edilizia libera.Sempre al fine di mantenere in uno stato decoroso l’immobile acquistato e l’area circostante nonché per evitare che ignoti gettassero materiali di risulta e altri rifiuti il ricorrente li aveva ceduti in uso gratuito ad una famiglia terza.
Non si è costituito il comune di Bomarzo, mentre all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione e quindi giudicato infondato.
“La repressione degli abusi edilizi – sottolineano i giudici amministrativi – può esser disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale che colpiscono illeciti permanenti”. “La mancata individuazione del responsabile materiale non esclude che l’ordine di demolizione possa essere comunque rivolto al proprietario, possessore o detentore dell’immobile abusivo”, si legge, “non a titolo di responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la cosa che lo rende, per il legislatore, destinatario passivo dell’ordine demolitorio/ripristinatorio”.
E ancora: “Le opere realizzate non possono dirsi rientranti nel regime dell’attività edilizia libera” e ” l’atto impugnato reca una descrizione analitica delle tettoie e degli altri manufatti che rendevano necessario, per la loro realizzazione, il previo rilascio del titolo edilizio”, “opere stabilmente incardinate al suolo, non agevolmente.
– Vecchio rudere trasformato in casaletto, due imputati ma non il proprietario
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
