Montefiascone – L’autovelox sulla Commenda
Montefiascone – (sil.co.) – Autovelox sulla Commenda, la multa è stata annullata perché l’apparecchio era autorizzato ma non omologato. È la vicenda del cinquantenne contravvenzionato della polizia municipale di Montefiascone per avere superato, lo scorso 6 giugno, il limite di velocità al chilometro 4+315, cui il giudice ha riconosciuto anche la rifusione delle spese processuali da parte del comune.
– “Autovelox della Commenda, multa annullata e comune condannato alle spese”
Una sentenza, quella del 10 dicembre, che fa scuola perché l’automobilista, oltre ad avere ottenuto dal giudice di pace Mauro Fagioni di Viterbo l’annullamento del verbale – impugnato tramite l’avvocato Giovanni Bartoletti – ha ottenuto anche che le spese di causa venissero addebitate al comune falisco.
“Circostanza non frequente – ribadisce Bartoletti – poiché nella prassi tali spese vengono spesso compensate, anche quando il ricorso viene accolto. Questo potrebbe aprire un fronte nuovo, in quanto troppo spesso i cittadini, pur ottenendo l’annullamento dei verbali, sono costretti a sopportare i costi del ricorso”.
L’avvocato Giovanni Bartoletti
Nel frattempo sono uscite le motivazioni della sentenza con cui il ricorso è stato accolto e parte resistente è stata condannata alla rifusione alla parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi 143 euro di cui 43 euro per spese e 100 euro per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
L’avvocato Bartoletti ha eccepito la mancanza di prova dell’omologazione dell’autovelox utilizzato dalla polizia locale all’epoca dell’ accertamento della violazione contestata. “In atti non vi è prova alcuna che l’autovelox utilizzato abbia mai conseguito la necessaria omologazione da parte della competente autorità amministrativa”, spiega il legale dell’automobilista.
“L’approvazione – scrive il giudice nelle motivazioni, ricordando le relative sentenze – non è equiparabile all’omologazione, perché solo l’omologazione completa assicura la precisione dell’apparecchio e rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox”.
“L’approvazione è solo un passaggio per ottenere l’omologazione – si legge nella sentenza – poiché ‘consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento'”.
“L’omologazione – viene quindi precisato – consiste in una procedura che ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso”.
Infine una consolazione con l’aglietto per la pubblica amministrazione, cui il giudice dà atto, comunque, che “l’autovelox utilizzato per l’accertamento è stato regolarmente approvato con decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti in data 23 dicembre 2021, come affermato nel verbale”. La avvenuta approvazione dell’autovelox utilizzato dalla polizia locale non è insomma in discussione.

