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Gara rifiuti, il Tar Lazio si ferma: “Decida il giudice ordinario”

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Viterbo - Rifiuti in via Santa Rita

Viterbo – Rifiuti in via Santa Rita

Viterbo – Gara rifiuti, il Tar Lazio si ferma: “Decida il giudice ordinario”. 

È un appalto da oltre 76 milioni di euro quello al centro della gara rifiuti del Comune di Viterbo su cui il Tar del Lazioha deciso di non entrare nel merito. Con sentenza emessa il 4 novembre 2025 e pubblicata il 16 gennaio 2026, il tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Gesenu e Cosp Tecno Service, indicando come competente il giudice ordinario.

La procedura riguarda l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana del comune di Viterbo per 48 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi. Il valore complessivo dell’appalto supera i 76 milioni di euro: circa 51 milioni per il primo quadriennio e quasi 25 milioni per l’eventuale biennio aggiuntivo.

Sea Servizi Ecologici Ambientali era risultata prima in graduatoria, ma è stata successivamente esclusa dalla gara a seguito di una verifica fiscale con esito negativo. Dopo l’esclusione di Sea, l’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento Gesenu–Cosp Tecno Service, secondo classificato. Sea ha quindi impugnato davanti al Tar sia l’esclusione sia l’aggiudicazione.

Nel corso del contenzioso, l’Agenzia delle Entrate ha però rilasciato una nuova certificazione fiscale, di segno opposto rispetto alla precedente, attestando la regolarità di Sea con effetto retroattivo. Su questo punto si è aperto un ulteriore fronte giudiziario, promosso da Gesenu e Cosp contro l’Agenzia delle Entrate, contestando la legittimità della revisione della certificazione.

Il Tar, tuttavia, non ha affrontato il merito della gara rifiuti né stabilito quale fosse il corretto esito della procedura. I giudici hanno chiarito che l’accertamento sulla regolarità fiscale di un operatore economico non rientra nella competenza del giudice amministrativo, che può valutarlo solo in modo incidentale nell’ambito di una gara, ma spetta al giudice ordinario pronunciarsi nel merito.

Da qui la decisione di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese tra le parti.

La sentenza del Tar non chiude però l’intera vicenda. Sea, forte della successiva attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ha infatti presentato ricorso al consiglio di stato contro l’affidamento dell’appalto al raggruppamento Gesenu–Cosp Tecno Service, dopo che il Tar, in primo grado, aveva rigettato la sua richiesta. La decisione sull’aggiudicazione dell’appalto è ora affidata al giudice d’appello.


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