Tarquinia – (sil.co.) – Confermata in via definitiva dalla cassazione la condanna per truffa telematica aggravata di un 44enne di Napoli che il 25 agosto 2020 è riuscito a farsi bonificare tremila euro sul conto da una vittima di Tarquinia, che aveva creduto alla sospensione della sua carta postale con attivazione di una nuova carta postale Postepay.
Tarquinia
L’imputato è ricorso per cassazione contro la sentenza del 16 aprile 2025 con cui la corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza del 14 giugno 2024 dal gup del tribunale di Civitavecchia. Secondo la suprema corte il 44enne ha indotto in errore la vittima “che si è fidata delle informazioni fornite via telematica, approfittando dalla distanza dei luoghi, tale da impedire la verifica della richiesta di nuova attivazione della carta di pagamento postale, ricorrendo ad una falsa rappresentazione”.
La difesa, chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ha contestato come in secondo grado la richiesta sia stata rigettata con il riferimento al danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, senza valutare l’occasionalità della condotta, tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti a carico dell’imputato. Ha inoltre osservato che, nel caso di specie, la vulnerabilità della vittima è stata fatta discendere semplicemente dalle modalità della condotta (eseguita a distanza tramite mail e con utilizzo di una ricarica postepay) senza una valutazione in concreto.
“Ai fini dell’esclusione (o meno) della punibilità per particolare tenuità del fatto – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 11 dicembre – occorre avere riguardo al danno cagionato alla persona offesa, e, quindi, nei reati contro il patrimonio, al danno cagionato relativamente al suo patrimonio”.
“Ne consegue – spiegano gli ermellini – la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove, come il giudice di primo grado, la Corte territoriale ha valutato la significativa consistenza del danno cagionato alla persona offesa (corrispondente a quasi tremila euro)”.
La contestata truffa telematica aggravata è stata commessa a distanza mediante vendita on line – attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria individuazione – e secondo l’accusa l’imputato avrebbe approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze di tempo e di luogo.
“La corte di appello -concludono i giudici della suprema corte – ha correttamente ritenuto integrata l’aggravante in considerazione delle modalità del fatto, avvenuto per via informatica, essendo provata la circostanza per cui la persona offesa fosse entrata in contatto con l’imputato soltanto tramite mail – come del resto ammesso dalla stessa difesa – non avendo avuto altro modo per potersi confrontare sulla prospettata falsa sospensione della sua carta postale con attivazione di una nuova carta postale postepay, in realtà attivata dall’imputato presso un ufficio postale di Napoli e al medesimo intestata, con conseguente ingiusto profitto, essendo incontestato che l’azione delittuosa ha comportato un trasferimento di denaro dalla carta postepay della persona offesa al conto corrente dell’imputato”.
“Va ribadito, dunque, che sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”.
