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Roma – Eolico tra Tuscania e Viterbo, il Tar dà ragione al ministero dell’Ambiente. Il tribunale amministrativo conferma il decreto del ministero dell’Ambiente che aveva fermato l’impianto con 18 pale eoliche tra Tuscania e Viterbo.
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società Tuscania San Lorenzo srl contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al progetto di un grande impianto eolico tra Tuscania e Viterbo.
La sentenza, pronunciata dalla terza sezione del Tar e depositata dopo l’udienza del 14 gennaio 2026, conferma la legittimità del decreto direttoriale dell’8 maggio 2025 con cui il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica aveva espresso parere negativo sulla realizzazione dell’impianto.
Il progetto prevedeva la costruzione di un parco eolico con una potenza nominale complessiva di 129,6 megawatt. L’intervento avrebbe incluso 18 pale eoliche con torri alte 150 metri, rotori dal diametro di 172 metri e un’altezza massima di circa 236 metri, oltre alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il procedimento di valutazione di impatto ambientale era stato particolarmente articolato e aveva coinvolto diversi enti. Tra questi la commissione tecnica Pnrr-Pniec, il ministero della Cultura attraverso la soprintendenza speciale per il Pnrr e la Regione Lazio. Tutti avevano evidenziato criticità legate alla localizzazione dell’impianto e ai possibili effetti sull’ambiente e sul paesaggio.
Il Tar ha ricordato che la valutazione di impatto ambientale comporta scelte tecnico-discrezionali dell’amministrazione, sindacabili dal giudice solo in presenza di errori evidenti o illogicità manifeste. Nel caso in esame, secondo i giudici, il decreto ministeriale si fonda su un’istruttoria ampia e su motivazioni ritenute adeguate.
Tra gli elementi che hanno portato al giudizio negativo vengono citati gli effetti sul paesaggio e sullo skyline dell’area, la pressione cumulativa dovuta alla presenza o alla previsione di altri impianti analoghi e le incertezze sugli impatti ambientali, in particolare in relazione a siti sensibili e aree protette come la zona speciale di conservazione del Fiume Marta e la riserva naturale di Tuscania.
Il tribunale ha inoltre escluso che vi siano state irregolarità procedurali rilevanti, respingendo anche le contestazioni relative alla mancata comunicazione dei motivi ostativi e alla presunta tardività del parere del ministero della Cultura.
Secondo la sentenza, l’interesse alla diffusione delle energie rinnovabili non elimina la necessità di un bilanciamento con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e della biodiversità.
Per queste ragioni il Tar ha rigettato il ricorso della società e confermato il giudizio di non compatibilità ambientale del progetto eolico. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio: 2mila euro in favore delle amministrazioni statali e mille euro alla regione Lazio, oltre agli accessori di legge.
