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Bonita Beach, il Tar non decide sulla revoca: “La competenza è del giudice ordinario”

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Tarquinia Lido, inaugurato lo stabilimento balneare "Bonita"

Tarquinia Lido, inaugurato lo stabilimento balneare “Bonita”

Tarquinia – Il Tar del Lazio non entra nel merito della revoca dell’affidamento del Bonita Beach. La causa, secondo i giudici amministrativi, deve andare davanti al giudice ordinario.

È quanto stabilisce la sentenza della sezione quinta ter del Tar del Lazio, pubblicata il 14 maggio 2026, sul ricorso presentato da L’Arsenale s.r.l. contro il comune di Tarquinia e il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La società, capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gestione dello stabilimento balneare comunale per il triennio 2025-2027, aveva impugnato la determinazione del comune del 14 aprile 2026.

Con quell’atto, l’amministrazione aveva revocato l’affidamento del servizio di gestione dello stabilimento balneare comunale e risolto il contratto stipulato il 10 luglio 2025. Il comune aveva inoltre disposto l’escussione della polizza fideiussoria, il rilascio dell’immobile libero da persone e cose entro 15 giorni e l’annullamento delle Scia relative alla somministrazione di alimenti e bevande e all’attività di stabilimento balneare.

Secondo quanto riportato nella sentenza, il provvedimento comunale si fondava su alcune contestazioni mosse all’affidatario. In particolare, il comune aveva richiamato il pagamento non tempestivo del canone, la mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione secondo il cronoprogramma previsto e la presunta commissione di abusi edilizi.

L’Arsenale, davanti al Tar, ha contestato la decisione dell’ente. La società ha sostenuto la violazione del contraddittorio, l’insussistenza degli inadempimenti indicati dal comune, l’illegittimità dell’annullamento delle Scia e dell’escussione della garanzia. Nel ricorso è stata chiesta anche la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il comune di Tarquinia si è costituito in giudizio e ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dal giudice ordinario. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito con atto di stile.

Il Tar ha accolto l’eccezione del comune. Per i giudici, la vicenda riguarda pretese legate all’esecuzione di un contratto di gestione: risoluzione del rapporto, eventuale risarcimento e restituzione del bene. Materie che, secondo la sentenza, rientrano nella competenza del giudice ordinario.

Non basta, per spostare la causa davanti al giudice amministrativo, il riferimento fatto dal comune all’annullamento d’ufficio delle Scia. Secondo il Tar, quell’annullamento viene indicato dall’ente come conseguenza della risoluzione del contratto e del venir meno del titolo che consentiva alla società di utilizzare il bene demaniale.

Da qui la decisione: ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La causa potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario, secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

Le spese di giudizio sono state compensate.


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