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Boscaiolo ucciso dal trattore, i datori di lavoro condannati in appello

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Soriano nel Cimino - Incidente mortale sul lavoro - Nel riquadro Botan Dumitru

Soriano nel Cimino – Incidente mortale sul lavoro – Nel riquadro Botan Dumitru


Soriano nel Cimino – Assolti in primo grado il 30 giugno 2022, i due datori di lavoro sono stati ira entrambi condannati in secondo grado dalla corte d’appello di Roma che, a distanza di tre anni, ha ribaltato la sentenza per la morte del taglialegna d’origine romena Botan Dumitru, il 29enne residente da sempre a Vetralla, dove viveva con la moglie e due figlioletti, ucciso dal trattore con cui stava caricando legna nei boschi tra Vitorchiano e Soriano nel Cimino il 19 giugno 2019, sette anni fa, in località Acquaspasa-Piangoli.

Imputati di omicidio colposo i datori di lavoro, Dante Presciutti e Zechir Mahmudov, di 52 e 47 anni, difesi dagli avvocati Francesco e Roberto Massatani e Samuele De Santis, condannati rispettivamente a due anni e sei mesi di reclusione e a due anni con sospensione condizionale della pena e non menzione dalla corte d’appello di Roma, che ha disposto anche il risarcimento in sede civile della moglie, assistita dagli avvocati Giordano Rocchetti e Luca Capuano del foro di Roma.

Per l’infortunio mortale, Dante Presciutti e Zechir Mahmudov furono arrestati dopo cinque mesi, all’alba del 13 novembre 2019, dai carabinieri. 


Botan Dumitru

Botan Dumitru


La vittima, Dumitru Botan, si trovava alla guida di un imponente trattore agricolo, un Valtra Valmet 8050-4 HI, con il compito di caricare e trasportare i cumuli di legna precedentemente tagliati. Mentre affrontava una parete boschiva caratterizzata da una pendenza estrema – stimata intorno al 70%, pari a circa 35 gradi – il mezzo pesante ha impattato contro un ceppo d’albero sporgente.

Il veicolo si è ribaltato più volte lungo il crinale. Nel violento ribaltamento, il giovane è stato sbalzato fuori dalla cabina di guida, finendo drammaticamente schiacciato dal trattore stesso, che ha terminato la sua corsa a fondo valle. L’operaio è deceduto sul colpo a causa dei gravissimi traumi poli-contusivi riportati.

L’inchiesta della procura ha svelato una totale e sistematica inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte della Agriprò Cooperativa Agricola, la società per cui la vittima prestava servizio. Secondo l’impianto accusatorio, accolto pienamente dai giudici di secondo grado, i responsabili aziendali avevano completamente omesso di redigere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), non avevano nominato né il medico competente né il responsabile del servizio di prevenzione, e non avevano fornito alcuna formazione o informazione antinfortunistica ai dipendenti.

Ancora più grave, l’operaio era stato adibito alla conduzione del trattore senza aver mai conseguito il necessario titolo abilitativo (il cosiddetto “patentino”). Inoltre, la scelta di impiegare un trattore gommato dotato di pale caricatrici – che ne destabilizzavano ulteriormente l’assetto – su un terreno così scosceso è stata considerata una grave imprudenza. In un contesto così impervio, sottolineano i giudici, avrebbero dovuto essere impiegati sistemi alternativi e più sicuri, come teleferiche, carrucole o mezzi forestali cingolati a baricentro basso.

Il processo si è giocato sull’individuazione dei reali datori di lavoro. In primo grado, il tribunale di Viterbo aveva assolto gli imputati, ritenendo che il Presciutti collaborasse solo esternamente con la ditta della moglie e che Mahmudov fosse un semplice caposquadra sul campo. Il formale presidente della cooperativa è risultato essere un mero prestanome (definito “un soggetto rintracciato al bisogno per firmare carte”), del tutto ignaro della gestione economica dell’azienda.

La corte d’appello di Roma ha invece accolto i motivi di gravame del pubblico ministero, supportati da perquisizioni e dall’analisi di migliaia di tabulati telefonici. Dante Presciutti è stato identificato come il vero amministratore e datore di lavoro “di fatto” della cooperativa. A casa sua erano stati rinvenuti i contratti della società e persino i documenti originali della vettura e dell’attestato di formazione originali della vettura e dell’attestato di formazione (risultato falso) della vittima. Mahmudov, dal canto suo, gestiva direttamente i turni, le ore dei lavoratori e impartiva gli ordini nel bosco, configurandosi giuridicamente come preposto alla sicurezza.

Mentre i reati minori e di natura contravvenzionale contestati nei restanti capi d’imputazione (tra cui la mancata redazione del Dvr e la mancanza di formazione) sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, la condanna per l’omicidio colposo è rimasta ferma. Oltre alle pene detentive inflitte ai due amministratori di fatto, la corte d’appello ha confermato la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della moglie della vittima, costituitasi parte civile nel procedimento, la cui quantificazione definitiva sarà stabilita in un separato giudizio civile. Ad essa è stata intanto riconosciuta la rifusione delle spese legali sostenute per il doppio grado di giudizio.

Silvana Cortignani



Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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