Latera – (sil.co.) – Caldera di Latera, stop alle pale eoliche. Il Tar del Lazio dà ragione al ministero e frena il progetto “Vallerosa”. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso di Fri-El s.p.a. contro il vincolo paesaggistico nella Tuscia. La tutela del patrimonio vulcanico e storico prevale, ma il Tar precisa: “Nessun divieto assoluto alle rinnovabili, serve una valutazione caso per caso”.
La Caldera di Latera
La transizione ecologica è un obiettivo primario. Ma non può correre a scapito della storia geologica e culturale del territorio. Questo, in estrema sintesi, è quanto stabilito dal Tar del Lazio (Sezione Seconda Quater), che ha respinto il ricorso presentato dal colosso delle rinnovabili Fri-El s.p.a. contro il decreto del ministero della cultura che, all’inizio del 2024, ha blindato l’area della Caldera di Latera e delle sue pendici, nella provincia di Viterbo, dichiarandola zona di “notevole interesse pubblico”..
Il parco eolico “Vallerosa” si scontra con il vincolo. La controversia nasce dal progetto “Vallerosa”, un impianto eolico da 29,4 MW che Fri-El intendeva realizzare nei comuni di Farnese e Valentano, con opere connesse in altri centri della Tuscia (tra cui Ischia di Castro, Cellere e Tuscania).
Il progetto ha subìto una brusca frenata quando la Soprintendenza ha avviato e poi concluso l’iter per l’imposizione di un vincolo paesaggistico su un’area “vasta” di oltre 5.100 ettari. Il motivo? Proteggere la conformazione geomorfologica unica della caldera vulcanica e l’armonia del paesaggio agrario circostante. Tre delle grandi pale eoliche previste dal progetto venivano a trovarsi proprio all’interno del perimetro protetto.
“Sviamento di potere”. La società energetica è insorta davanti al Tar, accusando i ministeri (Cultura e Ambiente) e la Regione Lazio di “sviamento di potere”. Secondo la tesi difensiva dell’azienda, il vincolo non sarebbe stato imposto per reale spirito di conservazione, ma come un “espediente” per bloccare l’eolico tout court, violando la normativa europea e nazionale che spinge per la massima diffusione delle fonti rinnovabili.
“Il paesaggio è un valore primario”. I giudici del tribunale amministrativo, richiamando anche precedenti sentenze della stessa sezione, hanno smontato uno a uno i motivi di censura della Fri-El, basando la decisione su alcuni punti cardine:
Autonomia del ministero. Lo Stato ha il potere-dovere (sancito dall’articolo 9 della Costituzione) di tutelare il paesaggio. Questo potere è del tutto indipendente dalla pianificazione urbanistica della Regione (il Ptpr) e può spingersi a proteggere aree che in precedenza erano sfuggite a vincoli restrittivi.
Nessun “muro ideologico” contro l’eolico. Il Tar ha chiarito che il decreto ministeriale non introduce un divieto assoluto e preventivo di installare pale eoliche o pannelli fotovoltaici. Il vincolo impone invece l’obbligo di una valutazione di compatibilità caso per caso.
Le rinnovabili si possono fare. Ma le strutture devono essere proporzionate, calibrate al contesto visivo e non devono deturpare i coni panoramici della caldera.
L’omogeneità della Caldera di Latera. Respinta anche l’accusa secondo cui l’area protetta sarebbe troppo vasta e priva di caratteristiche comuni. La relazione della Soprintendenza ha dimostrato l’assoluta unicità del sistema vulcanico e di come l’azione millenaria dell’uomo (agricoltura e borghi storici) si sia fusa armoniosamente con la natura.
Ricorso infondato. La sentenza traccia una linea di confine importante per il futuro della Tuscia e, più in generale, per i territori italiani ricchi di storia e biodiversità: la corsa alle energie verdi non può prescindere dal rispetto dell’identità visiva e geologica dei luoghi. Il dialogo tra tecnologia e conservazione resta aperto, ma la priorità, per ora, va alla tutela dello sguardo.
