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Croci sotto casa e bombe sul balcone della ex: “Non fu stalking, ma molestie”

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Marta – “Contraddittoria  e generica”, la testimonianza della ex. È il motivo principale per cui lo scorso 16 marzo è stato assolto con formula piena dal collegio il “bombarolo” di Marta per il quale l’accusa aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione per stalking e il proscioglimento per i reati di lesioni e violenza sessuale. Il processo si è concluso otto anni dopo l’arresto. 


L'avvocato Samuele De Santis

Il difensore Samuele De Santis


Imputato il 65enne viterbese A.B., difeso dall’avvocato Samuele De Santis, finito agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, per lesioni, violenza sessuale e stalking, il 16 maggio 2018 per avere piazzato degli ordigni esplosivi sotto casa della ex e avere imbrattato i muri della palazzina popolare di Marta dove vive la donna con croci e falli enormi disegnati con la vernice nera. Parte civile la ex, una 50enne di origine romena.

“Una situazione decisamente frastagliata e poco chiara”, si legge nelle motivazioni della sentenza. La parte offesa, secondo il collegio presieduto dal giudice Jacopo Rocchi, “ha esposto i fatti in maniera disorganizzata, spesso con- fondendo i piani temporali delle relazioni avute con l’imputato senza fornire dettagli sufficienti per far comprendere lo svolgimento dei fatti”, “senza chiarire precisamente se la sua condizione di difficoltà o di paura derivasse solo ed esclusivamente dalle condotte criminose contestate all’imputato o derivassero dalla complessiva, articolata, travagliata storia sentimentale intrattenuta con lo stesso”.

Secondo i giudici è emersa la dimostrazione di “una reiterazione di condotte moleste che, però, integrando un reato di natura contravvenzionale, incontrano il limite del decorso del termine massimo quinquennale di prescrizione”.

Lo stesso pm aveva inoltre chiesto l’assoluzione dalle accuse di violenza sessuale e lesionim con cui il collegio ha concordato.  

“Per quel che riguarda le lesioni, dalle dichiarazioni della persona offesa e dal certificato medico di pronto soccorso non emerge in alcun modo la prova dell’evento del reato”. Rispetto alla contestazione della violenza sessuale, “le dinamiche del fatto pongono un serio e non superabile dubbio sulla manifestazione del dissenso della persona offesa che, come noto, costituisce elemento costitutivo implicito della fattispecie criminosa”. E ancora: “Al contrario, la persona offesa avrebbe seguito volontariamente l’imputato in camera da letto, a seguito della richiesta di quest’ultimo, preoccupandosi che il figlio non sentisse alcun rumore”. 

Silvana Cortignani


Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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