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Giustizia sportiva Figc, 4 mesi di inibizione per don Pino Curre

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Viterbo - Don Pino Curre

Viterbo – Don Pino Curre

Viterbo – Quattro mesi di inibizione per Giuseppe Curre, detto don Pino, presidente dell’Asd Oratorio Grandori Viterbo.

La decisione è contenuta nel comunicato ufficiale numero 416 del Comitato regionale Lazio della Lega nazionale dilettanti, pubblicato a Roma il 15 maggio 2026. Si tratta di un provvedimento della giustizia sportiva della Figc, la Federazione italiana giuoco calcio.

Curre, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza dell’Asd Oratorio Grandori Viterbo, era stato deferito dalla procura federale della Figc. Il deferimento riguarda la violazione dell’articolo 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva, norma generale che richiama i principi di lealtà, correttezza e probità nell’attività sportiva.

Nel comunicato il riferimento all’articolo 4 viene collegato anche ad altre disposizioni federali. Sono citati l’articolo 23 delle Noif, cioè le Norme organizzative interne della Figc; l’articolo 39, lettera Fd, del regolamento del settore tecnico; e l’articolo 2 del comunicato ufficiale numero 1 del settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2025-2026.

Il documento, però, non chiarisce quale sia il fatto concreto contestato. Lo stesso comunicato precisa che le motivazioni saranno pubblicate successivamente. Per questo, allo stato, si può soltanto dire che il deferimento richiama norme federali relative ai principi generali di comportamento, all’organizzazione interna della Figc, al settore tecnico e all’attività giovanile e scolastica.

Il Tribunale federale territoriale, organo della giustizia sportiva, si è riunito il 14 maggio 2026. Nel dispositivo ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, dichiarando l’efficacia dell’accordo previsto dall’articolo 127 del codice di giustizia sportiva.

L’articolo 127 riguarda una forma di definizione del procedimento sportivo con applicazione di una sanzione concordata, che deve comunque essere valutata dall’organo giudicante.

Per Curre è stata quindi disposta l’inibizione per 4 mesi. L’inibizione, nel linguaggio della giustizia sportiva, è una sanzione disciplinare federale: per il periodo stabilito limita la possibilità di svolgere funzioni dirigenziali e di rappresentanza nell’ambito della Figc.

Nel dispositivo compare anche un’ammenda di 533 euro, ma il testo ufficiale indica come destinatario “Celleno”, pur essendo il deferimento riferito a Giuseppe Curre e all’Asd Oratorio Grandori Viterbo. Un refuso?

Le motivazioni, come precisato nel comunicato, saranno pubblicate in un successivo provvedimento.


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