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Oltre 61 chili di hashish nel rimorchio, “corriere” condannato a 2 anni e 8 mesi

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Civitavecchia – (sil.co.) – Maxisequestro di hashish a Civitavecchia, i sigilli sul rimorchio non scagionano il corriere. È stato condannato in via definitiva a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 8mila euro di multa.


Civitavecchia - Il porto e le centrali

Civitavecchia – Il porto e le centrali


In manette “corriere” russo. È stato bocciato dalla cassazione il ricorso di un autotrasportatore di 45 anni di origine russa arrestato a Civitavecchia il 17 aprile 2024 dopo essere stato trovato in possesso di un imponente carico di droga. I giudici della terza sezione penale hanno confermato la condanna a due anni e otto mesi di reclusione e 8mila euro di multa emessa dalla corte di appello di Roma.

Oltre 61 chili di hashsih nel rimorchio. Il maxisequestro risale alla primavera del 2024, quando durante un controllo stradale a Civitavecchia, all’interno del rimorchio del mezzo guidato dall’uomo, erano stati rinvenuti oltre 61 chili di hashish (pari a circa 13,7 chili di principio attivo puro). La linea difensiva si era imperniata sulla totale inconsapevolezza del conducente, il quale non avrebbe potuto conoscere il contenuto del carico poiché il rimorchio era stato riempito da terzi e immediatamente sigillato con un dispositivo non rimovibile, il cui numero identificativo era regolarmente inserito nella lettera di vettura. Una tesi supportata anche dal datore di lavoro dell’epoca, che aveva confermato la stessa versione dei fatti.

“Ingiustificato nervosismo”. La cassazione ha ricordato come non sia possibile, in sede di legittimità, richiedere una nuova valutazione dei fatti già ampiamente vagliati nei precedenti gradi di giudizio. I giudici d’appello avevano infatti ritenuto “illogica” l’ipotesi che un carico di stupefacenti così ingente e prezioso potesse essere affidato a un soggetto ignaro, evidenziando inoltre il forte e “ingiustificato nervosismo” dell’uomo al momento del controllo e alcune discrepanze riscontrate nei documenti di viaggio.

No alle attenuanti generiche. Inammissibile è stato giudicato anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante la difesa avesse sottolineato lo stato di incensuratezza e l’inserimento sociale dell’imputato, la cassazione ha ribadito che la richiesta era basata su elementi troppo generici. Lo status di incensurato, da solo, non basta a mitigare la pena in assenza di specifici elementi positivi.


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