Viterbo – Vittoria per i lavoratori della sanità che operano su turni, hanno diritto al buono pasto gli infermieri nei turni oltre le 6 ore. La corte di cassazione, con ordinanza pubblicata il 2 giugno, ha stabilito in via definitiva che i dipendenti pubblici hanno diritto al ticket mensa per ogni turno lavorativo che superi le sei ore, qualora siano impossibilitati a usufruire regolarmente della mensa aziendale.
Operatori sanitari
La vicenda nasce dall’azione legale intrapresa da un infermiere in servizio presso l’unità operativa di Urologia dell’ospedale Santa Rosa.
Il professionista aveva richiesto il riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi, lamentando l’impossibilità di accedere al servizio mensa durante i turni serali (per chiusura della struttura) e durante quelli diurni (per inderogabili esigenze di reparto che impedivano di allontanarsi).
Dopo aver ottenuto ragione sia dal tribunale che dalla corte d’appello di Roma, l’azienda sanitaria ha tentato l’ultimo grado di giudizio. L’Asl sosteneva che non vi fosse alcun automatismo tra lo svolgimento di un turno di sei ore e il diritto al buono pasto, e che i dipendenti avessero comunque la possibilità teorica di fruire della mensa.
Gli ermellini hanno rigettato i motivi di ricorso presentati dall’Asl Viterbo, definendoli infondati e confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza. La corte ha condannato l’azienda al pagamento delle spese legali e ha reso definitivo il risarcimento di 2.651,46 euro in favore dell’infermiere, calcolato sulle spese da lui sostenute per provvedere ai propri pasti nel periodo tra il 2016 e il 2021.
“L’attribuzione del buono pasto – si legge nelle motivazioni – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa […] è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
Questa pronuncia consolida una regola cruciale per il pubblico impiego e per il delicato comparto sanitario: la soglia delle 6 ore. Il diritto all’intervallo e al conseguente pasto scatta in modo oggettivo una volta superate le sei ore di lavoro consecutive. Il beneficio spetta al lavoratore a prescindere dal fatto che la pausa avvenga nelle tradizionali fasce orarie destinate al pranzo o alla cena.
Se le esigenze organizzative aziendali o la chiusura dei locali impediscono la normale fruizione del pasto caldo, il datore di lavoro è tenuto a erogare il buono pasto sostitutivo. Il ticket non è considerato una semplice integrazione economica dello stipendio, ma una vera e propria agevolazione assistenziale volta a garantire il recupero delle energie necessarie per continuare il turno in sicurezza.
