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Celle piccole e sovraffollate, bocciata richiesta risarcimento di un detenuto

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Viterbo – (sil.co.) – Nessun indennizzo per “trattamento disumano o degradante” a un detenuto romano di 43 anni che aveva denunciato il presunto sovraffollamento e la mancanza di spazio vitale all’interno della casa circondariale di Rebibbia, chiedendo il risarcimento anche per i periodi trascorsi nelle carceri di Viterbo e di Velletri. Lo ha stabilito la prima sezione penale della corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma. 


Viterbo - Il carcere Nicandro Izzo

Viterbo – Il carcere Nicandro Izzo


Calcolo dei metri quadri. Al centro del contenzioso legale, lo spazio minimo calpestabile nel periodo compreso tra dicembre 2019 e giugno 2020. Dopo un primo annullamento da parte della stessa cassazione per difetto di motivazione, il tribunale di sorveglianza aveva ridefinito i calcoli al millimetro. Nel periodo contestato, il detenuto aveva occupato una cella singola di 8 metri quadrati nel reparto G9 del carcere romano. Sottraendo l’ingombro degli arredi fissi e del mobilio amovibile (armadietti, letto, termosifone, tavolo e sgabello), i giudici hanno stimato lo spazio residuo a disposizione dell’uomo in 5,07 metri quadrati. Una cifra ben superiore al limite minimo di 3 metri quadrati pro capite stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per configurare una violazione dei diritti umani.

A Mammagialla, cella condivisa da cinque detenuti. Per la difesa, la richiesta di risarcimento avrebbe dovuto coprire un arco temporale molto più ampio (dal 2016 al 2022) includendo anche le carceri di Viterbo e Velletri. In quel periodo la cella non sarebbe stata singola, ma condivisa con altri cinque reclusi. Ma la cassazione ha in primo luogo ricordato che il perimetro del processo era già stato blindato e limitato a quei precisi mesi del 2019-2020 dalla precedente sentenza di rinvio. In secondo luogo, l’affermazione che la cella fosse occupata da sei persone è rimasta “del tutto indimostrata” e priva di prove concrete nel ricorso.

No alla perizia tecnica. Inammissibile, per la cassazione, anche la richiesta di una perizia tecnica per ricalcolare gli spazi: un’istanza giudicata dai magistrati come “esplorativa e generica”, su cui si era già formata una preclusione nei precedenti gradi di giudizio. Con questa decisione (sentenza del 26 marzo 2026,, con motivazioni pubblicate il 16 giugno), la parola fine su una battaglia legale durata anni.


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