Viterbo – (sil.co.) – Negato il porto d’armi per uso caccia, pesano vecchi dissidi e liti di vicinato. Non basta essere stati assolti in sede penale per vedersi riconoscere il diritto a detenere un’arma. Lo ha ribadito il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) con la sentenza con cui, il 16 giugno, ha respinto il ricorso di un viterbese contro il diniego del porto d’armi per uso caccia emesso dal questore. Al centro della vicenda legale, una lunga scia di attriti, ripicche e “guerre di confine” tra vicini di casa.
Roma – Tar del Lazio
Lite di vicinato blocca la licenza. Il ricorrente si era rivolto ai giudici amministrativi per chiedere l’annullamento del provvedimento del questore di Viterbo, che aveva respinto la sua istanza per il rilascio della licenza venatoria. La difesa ha fatto leva sull’assoluzione in sede penale e la mancanza di reati: i presunti danneggiamenti lamentati dalla vicina non erano a lui imputabili e non vi era alcuna prova di falsa testimonianza. Tuttavia, i giudici hanno confermato la validità dell’azione della questura, sottolineando che la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza si muove su un binario autonomo rispetto a quello della magistratura penale.
La sicurezza prima di tutto. I magistrati amministrativi hanno chiarito i confini giuridici che regolano la materia, delineando i punti chiave della decisione. “Il porto d’armi non è un diritto assoluto – viene sottolineato nella sentenza – bensí un’eccezione al divieto sancito dalla legge di andare armati”. E ancora: “Il provvedimento di diniego non ha una funzione punitiva o sanzionatoria, ma preventiva e cautelativa. Per questo, all’amministrazione basta rilevare un potenziale pericolo di abuso per legittimare il rifiuto”.
Autonomia dai processi penali. Anche se i fatti esposti davanti al giudice di pace non hanno integrato gli estremi di un reato (portando all’assoluzione), restano comunque condotte umane rilevanti per la pubblica sicurezza. Nel caso specifico, le forze dell’ordine erano dovute intervenire più volte per placare i diverbi tra le famiglie.
Conflittualità prova di inaffidabilità. Una latente e perdurante ostilità, fatta di dispetti e tensioni prolungate nel tempo, costituisce per i giudici una prova manifesta del rischio di abuso delle armi. In questi contesti, l’amministrazione ha il dovere di far prevalere la tutela dell’ordine pubblico rispetto all’interesse del singolo privato.
