Viterbo – (sil.co.) – Piatto di pasta della discordia, bocciata richiesta del boss al 41 bis. Legittimo il preavviso per lo scambio di cibo tra detenuti al 41 bis. Nessuno stop alle regole di sicurezza interne sul cibo nel regime di carcere duro.
Viterbo – Il carcere Nicandro Izzo
Bocciata richiesta del boss al 41 bis. La corte di cassazione ha accolto il ricorso del ministero della giustizia, stabilendo che è del tutto legittimo imporre ai detenuti in regime di 41 bis l’obbligo di richiedere l’autorizzazione scritta il giorno precedente per poter scambiare generi alimentari con i compagni dello stesso gruppo di socialità. La decisione annulla senza rinvio i provvedimenti del magistrato di sorveglianza di Viterbo e del tribunale di sorveglianza di Roma, che avevano invece dato ragione a un detenuto per ‘ndrangheta settantenne, ritenendo la misura eccessivamente afflittiva.
“Piatto di pasta” della discordia. La vicenda nasce da un ordine di servizio del 2021 della direzione del carcere di Viterbo. Il regolamento imponeva ai reclusi di presentare una domanda scritta entro il giorno prima per scambiare piccoli beni e alimenti. Il boss settantenne aveva fatto ricorso lamentando che tale norma impedisse gli scambi spontanei, portando come esempio l’impossibilità di condividere “un piatto di pasta cucinato il giorno prima”. Per la cassazione, chiedere un giorno di preavviso non cancella il diritto allo scambio (che resta garantito), ma rappresenta un “giusto contemperamento” per consentire i controlli del personale penitenziario.
Prevenzione di leadership interne. Il monitoraggio dei flussi serve a evitare che lo scambio di beni diventi uno strumento per creare gerarchie o posizioni di supremazia criminale all’interno del gruppo. Nessun automatismo per il cibo: la tesi del tribunale di sorveglianza, secondo cui la natura deperibile del cibo (la pasta) impedirebbe la richiesta preventiva, è stata definita dalla cassazione “apodittica e illogica”. I controlli sanitari e di sicurezza non possono arretrare di fronte alla tipologia del bene. Il ricorso del detenuto è stato quindi definitivamente respinto: per condividere il pranzo al 41-bis, la burocrazia della sicurezza resta necessaria.
