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No all’affidamento in prova, bocciato il ricorso “fai da te” di un detenuto

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Viterbo - Il carcere Nicandro Izzo

Viterbo – Il carcere Nicandro Izzo

Viterbo – (sil.co.) – Niente ricorso “fai da te” in cassazione, bocciata l’istanza presentata da un detenuto senza l’assistenza di un avvocato. 

La prima sezione penale, il 3 luglio, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta personalmente da un ristretto nel carcere di Viterbo contro il no all’affidamento in prova.

Presentare un ricorso in cassazione di propria pugno, senza la firma e l’assistenza di un difensore abilitato, è costato tremila euro di ammenda più le spese processuali. a un detenuto de Nicandro Izzo.

La vicenda prende le mosse dal no pronunciato dal tribunale di sorveglianza di Roma, che ad aprile aveva respinto la richiesta dell’uomo di accedere all’affidamento in prova in casi particolari.

Ricevuta la notifica del rigetto, il detenuto ha redatto personalmente un atto di impugnazione manoscritto, spedendolo al tribunale di sorveglianza tramite l’ufficio matricola dell’istituto penitenziario viterbese.

Il presidente del tribunale capitolino ha quindi riqualificato l’atto come ricorso per cassazione, inoltrando la documentazione ai giudici del Palazzaccio per la gestione del fascicolo. La suprema corte – nel collegio presieduto da Giuseppe Santalucia, con Aldo Natalini nel ruolo di consigliere relatore – ha trattato la causa con procedura de plano (ovvero senza udienza pubblica) per riscontrare la palese inammissibilità dell’atto.

Il nodo centrale della decisione risiede nella carenza di legittimazione del ricorrente. A seguito delle riforme dell’ordinamento processuale penale, l’articolo 613 del codice di procedura penale impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione. Il cittadino o il detenuto non può più sottoscrivere ed espletare il ricorso “in proprio”.

Accertata la violazione della norma procedural-penalistica, per il ricorrente è scattata la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Non essendoci elementi per escludere la colpa nella presentazione dell’atto irregolare, i giudici hanno inoltre stabilito una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della cassa delle ammende.


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