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Civita Castellana – (sil.co.) – Resta in carcere un presunto corriere della droga tra Roma e Civita Castellana.
Sono uscite le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 28 maggio, la cassazione ha bocciato il ricorso di un 28enne tunisino residente nel Viterbese, confermando nei suoi confronti la misura di custodia cautelare disposta il 5 febbraio nei suoi confronti dal tribunale di Roma.
Il 28enne è gravemente indiziato di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (in prevalenza cocaina), operante su larga scala tra la Capitale e la provincia di Viterbo.
L’originaria richiesta di arresto presentata dalla procura di Roma è stata inizialmente respinta dal giudice per le indagini preliminari ad agosto 2025. Successivamente, la procura ha proposto appello e il tribunale del riesame di Roma, il 5 febbraio, ha ribaltato la decisione ordinando la custodia in carcere.
Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe svolto un ruolo attivo all’interno dell’organizzazione criminale, dapprima come “autista” addetto al trasporto e alle consegne della droga a Roma, e in seguito come “pusher” nei territori del Comune di Roma e di Civita Castellana.
Per gli ermellini non sussiste alcuna violazione del ne bis in idem, in quanto nel primo procedimento la procura non aveva mai formulato alcuna richiesta cautelare specifica a carico del ricorrente. Quanto all’attualità del pericolo, i giudici hanno evidenziato come gli ultimi episodi contestati risalgano al settembre 2024, con un’informativa conclusiva depositata a gennaio 2025 e la conseguente richiesta del pm inoltrata già il mese successivo. Tempistiche che escludono qualsiasi decadenza temporale.
Per i reati di associazione finalizzata al traffico di droga, inoltre, scatta la presunzione legale di adeguatezza della misura carceraria, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare l’assenza di esigenze cautelari o l’efficacia di misure meno gravose. Accogliendo le conclusioni del procuratore generale, la suprema corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria pari a tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
