Civitavecchia – (sil.co.) – La detenzione all’estero non blocca i termini d’impugnazione, bocciato dalla cassazione il ricorso di un romeno quarantenne, presunto boss emergente dell’Est, che sperava di poter ricorrere in appello contro la condanna. Trovarsi in carcere all’estero, nel caso specifico in Inghilterra, non equivale automaticamente a una “forza maggiore” tale da giustificare il mancato rispetto dei termini per proporre appello contro una condanna in Italia.
Civitavecchia – Il tribunale
È quanto stabilito dalla prima sezione penale della corte di cassazione nella sentenza con cui, il 10 luglio, ha rigettato il ricorso di un cittadino rumeno nato nel 1986, ritenuto uno dei boss emergenti dell’Est.
Il quarantenne – condannato dal tribunale di Civitavecchia con sentenza pronunciata il 13 settembre 2024, irrevocabile dal 13 dicembre dello stesso anno – ha chiesto la restituzione nei termini per presentare appello, sostenendo di essersi trovato nell’impossibilità di comunicare con il proprio legale a causa di uno stato di detenzione in Inghilterra, protrattosi dal 26 luglio al 17 dicembre 2024.
Dopo che la corte d’appello di Roma ha respinto la richiesta — evidenziando come la detenzione nel Regno Unito non costituisca causa insormontabile di forza maggiore — il condannato ha proposto ricorso dinanzi ai giudici di legittimità. Ma la suprema corte ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento della magistratura capitolina e allineandosi alle conclusioni presentate dal procuratore generale Cinzia Parasporo.
Nelle motivazioni della sentenza, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana: lo stato di detenzione non integra di per sé una causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 175 del codice di procedura penale.
La corte ha evidenziato che chi sa di essere sottoposto a un procedimento penale ha l’onere di seguire l’evoluzione del processo a suo carico.
La mancata attivazione dell’imputato viene quindi configurata come un’”inerzia colpevole”, condizione incompatibile con l’istituto della restituzione nei termini, concepito per operare esclusivamente in situazioni di natura eccezionale.
