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Viterbo – (sil.co.) – No del Tar del Lazio al permesso di soggiorno Ue con un falso attestato di italiano. illegittima la richiesta anche in buona fede.
Non basta dichiararsi all’oscuro della falsità di un documento per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo. Chi presenta un attestato di lingua italiana non veritiero perde il diritto al beneficio, a prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale o dalla presunta buona fede dell’interessato. A ribadirlo è la sezione prima ter del tribunale amministrativo regionale per il Lazio-
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un cittadino straniero contro il decreto con cui la questura di Roma gli aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (l’ex carta di soggiorno). All’origine del diniego, l’esito dei controlli svolti dalla stessa amministrazione: il certificato di conoscenza della lingua italiana (livello A2), rilasciato dall’Università per Stranieri e allegato alla domanda, era risultato falso. La matricola indicata sul documento apparteneva infatti a un’altra persona.
Di fronte al rifiuto degli uffici di via San Vitale e alla conseguente denuncia alla procura della repubblica, il ricorrente si è rivolto al Tar chiedendo l’annullamento del provvedimento. Il cittadino straniero ha sostenuto di aver agito in totale buona fede, essendosi affidato a un ente formativo ritenuto idoneo, e di non essere a conoscenza dell’irregolarità del documento.
In sua difesa, l’uomo ha inoltre depositato una seconda certificazione conseguita nel 2014 presso un istituto comprensivo di Viterbo e ha sollevato dubbi di costituzionalità sulle norme che prevedono la decadenza automatica dai benefici per dichiarazioni mendaci, ritenendole sproporzionate.
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso su tutti i punti, confermando la piena legittimità dell’operato della questura di Roma. Il Tar ha chiarito che, ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), il superamento del test di lingua italiana è un requisito essenziale. Le argomentazioni della difesa non hanno scalfito il dato oggettivo emerso dall’istruttoria: l’attestato A2 presentato era falso.
L’amministrazione ha il potere e il dovere di verificare l’attendibilità dei documenti. Non è necessario attendere una condanna penale definitiva per rigettare l’istanza; è sufficiente l’accertamento della non veridicità dell’atto.
Inidonea l’alternativa. La seconda certificazione prodotta dal ricorrente a propria difesa attestava soltanto un livello di conoscenza A1, inferiore al livello A2 minimamente richiesto dalla legge per il rilascio del titolo di lungo soggiorno.
Ininfluente l’archiviazione penale. Il fatto che la posizione penale del ricorrente fosse avviata verso un’archiviazione per “particolare tenuità del fatto” conferma — anziché escludere — la sussistenza della condotta materiale contestata.
La presentazione di documenti contraffatti comporta, in base all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 286/1998 e ai principi generali sulle dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000), l’immediata inammissibilità della domanda e la decadenza dai benefici richiesti.
Il Tar del Lazio ha così confermato il rigetto dell’istanza di soggiorno di lungo periodo, pur disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Resta ferma per lo straniero la possibilità, richiamata dagli stessi uffici di pubblica sicurezza, di presentare in futuro una nuova domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, purché in possesso di tutti i requisiti reali e documentali previsti dalla legge.
